“Nel regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455… sono abrogati gli articoli 28 e 29”. Il de profundis per il commissario dello Stato arriva  nella bozza di riforma del titolo V della Costituzione nel freddo linguaggio burocratico della legislazione. È come spedire al partner l’annuncio della fine di una relazione. Contrastata, instabile, inquieta ma forte, pregnante come nelle unioni indissolubili.

Quando è stata offerta all’Assemblea regionale siciliana, nel 2001, l’opportunità di disfarsi del commissario dello Stato, il dibattito è stato lieve, sussurrato, ed alla fine si è deciso di tenersi stretto il Prefetto, il “carceriere” del parlamento regionale ma anche il segno inequivocabile della specialità siciliana.

Al di là dell’episodio cruciale, nel 2001, i giudizi sul commissariato dello Stato sono stati sempre controversi, passando da manifestazioni ed attestati di buona condotta, e auspici di collaborazione e lavoro comune, a dispute e conflitti aspri durante i quali sono volate anche parole forti.

Le polemiche hanno in definitiva caratterizzato il rapporto fra il commissario e il Parlamento regionale, perché fin dall’origine il ruolo di super-partes non è stato mai rispettato ed il prefetto, per sua natura, piuttosto che un giudice è apparso il rappresentante del governo, nonostante la lettera della norma costituzionale che sulla carta avrebbe dovuto tutelare i due soggetti di pari rango costituzionale, lo Stato e la Regione.

Oggi il semplice cenno alla natura pattizia dello Statuto provoca irritazione a causa del discredito che si sono guadagnate nel tempo le istituzioni autonomiste, ma la questione è stata per decenni al centro del dibattito parlamentare e politico. E non senza buone ragioni. Mai infatti il commissario-prefetto ha impugnato leggi del governo nazionale in difesa delle norme statutarie siciliane, invasiva invece è stata, nel tempo, la presenza del commissario, incaricato di vigilare sui provvedimenti legislativi approvati dall’Assemblea.  Così si è giunti al paradosso che le regioni a Statuto ordinario si sono liberate del commissario di governo e la Regione siciliana a statuto speciale si è tenuta stretta un organo di controllo del proprio operato.

C’è stato, e c’è chi crede, spiegando questo gesto di autolesionismo, non a torto, che senza la mano pesante del commissario, il Parlamento regionale avrebbe potuto “fare più danno”. O chi pensa che il commissario abbia regalati tanti alibi ai gruppi parlamentari incapaci di resistere alle lobby e alle clientele. Insomma molti provvedimenti legislativi sarebbero stati approvati nella consapevolezza che tanto il commissario dello Stato li avrebbe impugnati.

Ecco perché se lo sono tenuti, spiegano malignamente i più scettici, facendo della permanenza di un organo così controverso l’icona della furbizia politica, dell’ipocrisia e del cattivo governo delle istituzioni.

Gli articoli 28 e 29 dello Statuto che verranno abrogati se il Parlamento approverà la proposta del governo nazionale così recitano:

“28. Le leggi dell’Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall’approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l’Alta Corte.

29. L’Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime. Decorsi otto giorni, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta copia dell’impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta da parte dell’Alta Corte sentenza di annullamento le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione”.

“Si uniforma – spiega il governo – la procedura di impugnazione delle leggi regionali a quella operante per le leggi di tutte le altre regioni, anche a statuto speciale, come già auspicato dalla stessa Corte costituzionale”. La procedura attualmente in vigore, prosegue la nota,  era originariamente legata alla competenza  dell’Alta Corte siciliana ed affida il potere di impugnazione ad un organo non politico (il commissario dello Stato per la Regione Siciliana) entro un termine molto ristretto (cinque giorni)”.

Ne consegue, dunque, che la bozza chiude anche il capitolo, peraltro di breve durata, dell’istituzione di uno degli organi “federali” presenti nello Statuto, l’Alta Corte.

“Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana,  recita la nuova norma proposta dal governo, per l’impugnazione da parte dello Stato o di un’altra Regione delle leggi della Regione Siciliana approvate dall’Assemblea regionale in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si applica la disciplina posta dall’articolo 127 della Costituzione restano procedibili innanzi alla Corte costituzionale le impugnazioni proposte dal Commissario dello Stato per la regione Siciliana nei confronti dei disegni di legge approvati dall’Assemblea regionale sino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale”.

È finita, dunque. Ma sui tempi i pareri sono controversi.  Si nutre scetticismo sulla possibilità che il parlamento riesca a completare la procedura di modifica costituzionale entro la primavera del prossimo anno.