Una svolta epocale per la Regione siciliana. Non resta quasi niente della specialità statutaria nella bozza inviata dal governo ai presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

L’art. 116, nella vecchia formula, così recita: “Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Sud Tirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale”. La riforma del governo aggiunge al testo: “In materia finanziaria l’autonomia si svolge nel rispetto dell’equilibrio dei bilanci e concorrendo con lo Stato e con gli altri enti territoriali ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea”. Si introduce una formula, “che esplicita la partecipazione delle Regioni a Statuto speciale al principio dell’equilibrio di bilancio e al patto di stabilità”.-

Con l’articolo successivo, il governo introduce questa formula: “Il legislatore statale adotta gli atti necessari ad assicurare la garanzia dei diritti costituzionali e la tutela dell’unità giuridica od economica della Repubblica”. Il nuovo testo affida allo Stato, “a prescindere dalla ripartizione delle competenze legislative con le Regioni,  il compito di garante dei diritti costituzionali e dell’unità della Repubblica”.

Modifiche sostanziali vengono introdotte sulla legislazione esclusiva dello Stato,  cui è affidata “l’armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Si attribuisce allo Stato l’intera materia dei rapporti internazionali e comunitari, anche per la parte relativa alle Regioni, sopprimendo la corrispondente attuale materia di legislazione concorrente”.

Passano alla sfera statale “le norme generali sul procedimento amministrativo, livelli minimi generali di semplificazione amministrativa, disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. Vengono trasferite infine allo Stato “) porti marittimi e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale, grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;  produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”.

Nelle materie di legislazione concorrente, “le Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto della legislazione dello Stato, che, nelle medesime materie, disciplina i profili funzionali all’unità giuridica ed economica della Repubblica”.

“Si ridefinisce integralmente il rapporto fra la legislazione statale e regionale”, osserva il governo, “nelle materie di competenza concorrente, superando il concetto di “principi fondamentali”, individuando il ruolo della legislazione dello Stato in una prospettiva funzionale/teleologica e prevedendo la possibilità per la legge dello Stato di fissare un termine di adeguamento da parte delle Regioni”.

“Nelle materie non attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato o alla legislazione concorrente le regioni”,  prescrive  infine la nuova formula proposta dal governo, “esercitano la potestà legislativa nel rispetto della legislazione dello Stato relativa ai profili eventualmente attinenti le materie del secondo comma. Lo Stato può disciplinare con legge, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, l’esercizio unitario di funzioni amministrative a livello statale anche in materie diverse da quelle indicate nel secondo comma”.

L’iter della riforma costituzionale è particolarmente impegnativo, ma non c’è alternativa ad esso. Nessuna delle modifiche proposte potrebbero essere adottate senza percorrere le procedure rafforzate previste per le modifiche costituzionali. Perché siano approvate, le norme dovranno ottenere una maggioranza assoluta o i due terzi dei voti (se si vuole evitare il referendum).

“L’Assemblea regionale siciliana ha avuto dieci anni di tempo per proporre modifiche allo Statuto speciale”, commenta l’assessore all’economia, Gaetano Armao. “La normativa introdotta nel 2001 affidava al Parlamento regionale il compito di modificare lo Stato, adeguandolo alla normativa europea”.

Di buono, c’è che la figura del Commissario dello Stato nella nuova formula del titolo V, scompare.