La Procura di Palermo ha aperto un’indagine conoscitiva sulle spese dei gruppi parlamentari all’Assemblea regionale siciliana. Al momento non ci sono indagati né reati contestati. Si tratta di un fascicolo aperto secondo il cosiddetto ‘modello 45′ per fatti non costituenti notizie di reato. L’inchiesta è stata aperta dal procuratore aggiunto Leonardo Agueci in maniera autonoma e senza alcuna denuncia ma al fine di prendere visione dei capitoli di spesa riguardanti i fondi pubblici utilizzati dai gruppi parlamentari. Si tratta di una iniziativa senza precedenti. Le indagini fin qui compiute dall’autorità giudiziaria sui casi di uso illegittimo o penalmente perseguibile delle risorse pubbliche – Lusi e Lega Nord – la Procura della Repubblica ha agito in seguito a notizie di reato.

In più, trattandosi dell’Assemblea regionale siciliana, cui è stata riconosciuta un’autonomia nella gestione amministrativa, la Procura sfata un tabù consolidato, che finora ha tenuto lontani sia l’autorità giudiziaria quanto le polizie incaricate delle indagini. Anche la Corte dei Conti ha potuto agire, al pari dell’autorità giudiziaria, sono nei casi singoli e ben circoscritti, costituenti una notitia criminis, mai per il controllo o la vigilanza sulle scelte, i comportamenti e le decisioni degli organi parlamentari regionali.

Ogni ispezione, acquisizione di atti è stata preventivamente autorizzata dal presidente dell’Assemblea regionale siciliana. L’utilizzazione del registro degli atti non costituenti notizie di reato (‘modello 45′) non toglie nulla alla rilevanza della decisione presa dalla Procura della Repubblica di Palermo.

Il 21 aprile 2011 la Direzione generale della Giustizia Penale presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha inviato alle procure una circolare esplicativa proprio sul Registro degli atti non costituenti notizia di reato (‘modello 45′), specificando che in esso “verranno iscritti, con l’indicazione della data e del contenuto, tutti gli atti ed informative che non debbano essere iscritti nei registri delle notizie di reato relativi a persone note o ignote: tutti gli atti ed informative, cioè, del tutto privi di rilevanza penale… L’iscrizione dell’informativa pervenuta nell’uno o nell’altro registro”, prosegue la circolare, “ dipenderà dalla valutazione che ne dovrà fare il pm a norma dell’art. 109 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (disposizioni di attuazione del c.p.p.)”.

Nel caso in cui il pm ritenga che la notizia, già iscritta nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, richieda il compimento di indagini preliminari, prima che queste vengano disposte dovrà essere fatta una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, con indicazione (nella colonna 2) della provenienza; correlativamente il passaggio dovrà essere annotato nella colonna 7 del registro degli atti non costituenti notizia di reato.

“A norma dell’art. 330 c.p.p., – precisa tuttavia la nota della Direzione Affari penali – il pubblico ministero prende notizia dei reati anche direttamente: ciò in esecuzione dei compiti attribuiti dall’art. 73 R.D. 12/1941, anche a seguito di attività dirette dallo stesso pubblico ministero a verificare l’esistenza di comportamenti illeciti. È evidente, peraltro, che in tale ultimo caso gli accertamenti devono necessariamente essere determinati da un motivo di sospetto in relazione ad un qualche fenomeno che induca l’organo inquirente ad attivare i suoi poteri di vigilanza sull’osservanza delle leggi”.