L’estate del 2012 è stata caratterizzata, tra l’altro, da una rinnovata polemica contro lo Statuto speciale siciliano, che ha preso le mosse dagli sprechi che nella nostra Regione hanno segnato l’ultima esperienza di governo isolano.
Si può comprendere la strumentalità delle polemiche che, ad esempio, sono state innescate dalla grande stampa del Nord, Corriere della Sera in testa. Meno comprensibili quelle di esponenti politici siciliani, se non lette alla luce delle imminenti elezioni per il Parlamento regionale e, quindi, solo in termini di stretta congiuntura politica.
Bisogna ricordare che L’Autonomia siciliana costituisce una risposta ai temi del rapporto tra globale e locale, proponendo un autogoverno amministrativo coordinato, e quindi non contrastante, con l’intero ordinamento nazionale: un vero contemperamento fra la sovranità dello Stato, esercitata attraverso le funzioni attribuite al Governo e al Parlamento centrali e l’autonomia locale affidata alla Regione proprio attraverso una sorta di autogoverno nell’ambito delle materie attribuite.
Uno dei maggiori studiosi italiani di diritto costituzionale, l’agrigentino Gaspare Ambrosini identificò il modello dello Statuto siciliano come un tertium genus tra lo Stato unitario e quello federale, definendolo “Stato regionale”, le cui radici giuridiche andavano ricercate più che lander tedeschi della Costituzione di Weimar del 1919 nello Statuto della Catalogna del 1932. Un modello, quello dell’Autonomia siciliana, che conserva una sua attualità, se è vero come è vero che ha ispirato il nuovo Statuto per la Comunidad Autonoma de Catalogna nel 2006, integrato dalla necessaria correlazione con i processi di integrazione europea e sottoposto, peraltro, alla bocciatura di alcuni articoli nel luglio 2010, da parte del Tribunal Constitucional spagnolo. La capacità di ispirare modelli avanzati di autonomismo istituzionale, dimostra che lo Statuto speciale siciliano non è una ottocentesca carta costituzionale octroyée! T
Tra l’altro, è opportuno ribadire, sul piano storico-politico, che lo Statuto speciale, nonostante tanta pubblicistica d’accatto, ha un legame più che con lo Statuto costituzionale del Regno di Sicilia del 1812 (la cui genesi ancora oggi è oggetto di dibattito accademico se debba essere ricercata nella positivizzazione della Costituzione inglese ovvero nell’antica ‘Costituzione storica della Sicilia’) o con l’Indipendentismo, con i moti liberali del 1848 in Sicilia, che anticiparono i processi rivoluzionari esplosi poi in tutta Europa in quell’anno cruciale e con la “Rivoluzione del Sette e mezzo” a Palermo nel 1866, animata da garibaldini delusi, che annunciava il primo tentativo di costruzione di un vasto movimento di massa di ispirazione socialista nell’Italia unita, che avvenne successivamente proprio nell’Isola con i Fasci dei lavoratori siciliani del 1892-94 sulla base anche dell’ideale autonomista, come spiega Napoleone Colajanni in Gli avvenimenti in Sicilia e le loro cause.
Il prossimo Parlamento siciliano dovrà porsi il problema della concreta attuazione dello Statuto speciale, le cui potenzialità per lo sviluppo civile, sociale ed economico della nostra Regione non sono mai state colte appieno. Probabilmente deve essere presa in considerazione la via giurisdizionale. “Caducata” dalla Corte costituzionale nel 1957, con la sentenza n.38, (che storicamente ha innescato una giurisprudenza nient’affatto disponibile ad accogliere le eccezioni mosse dai governi della Sicilia nei confronti dei provvedimenti del Parlamento e del Governo nazionali lesivi dell’Autonomia Siciliana) l’Alta Corte, che lo Statuto speciale prevede quale organo giurisdizionale competente in caso di controversie tra Stato e Regione siciliana, l’unica via giudiziaria per tutelare lo Statuto speciale appare quella comunitaria.
In specie, si potrebbe valutare di adire la Corte di Giustizia di Strasburgo per violazione dei diritti dei siciliani, a causa delle norme sul federalismo lesive dello speciale Statuto d’Autonomia da parte dello Stato italiano.
Come ha scritto Gustavo Zagrebelsky, la Corte europea dei diritti negli ultimi dieci anni ha elaborato una giurisprudenza pregnante di elevatissimo tono costituzionale, particolarmente aggressiva anche nei confronti delle giurisprudenze costituzionali degli Stati aderenti alla Convenzione. Il meccanismo di Strasburgo non è volto all’annullamento di atti degli Stati, ma alla dichiarazione della esistenza di una violazione di diritti di singoli che fanno capo alla Convenzione europea. Quale sia la matrice da cui consegue la violazione (comportamenti materiali, atti amministrativi, atti legislativi, e persino atti costituzionali o anche sentenze costituzionali) è indifferente per la Corte europea. Spetta poi agli Stati sorvegliare l’attuazione del dictum della Corte da parte dello Stato che è tenuto per la Convenzione a rimuovere le cause della violazione.
Naturalmente c’è anche il problema dell’aggiornamento dello Statuto speciale d’Autonomia.
La riforma dello Statuto dovrebbe consentire all’Assemblea Regionale Siciliana di:
- legiferare sull’intensificazione dei rapporti con gli Stati Membri dell’Unione europea e con i Paesi del Mediterraneo, regolando la partecipazione della Regione negli organismi internazionali dell’interscambio per “L’Europa delle Regioni”;
- istituire in Sicilia le Città Metropolitane, riconfermando la soppressione delle circoscrizioni provinciali Statali, basando, nella Regione, l’Ordinamento degli Enti Locali sui Comuni, sulle Città Metropolitane e sui “Liberi Consorzi” che potrebbero assumere la denominazione di “Provincia Regionale” dotati della più ampia autonomia e dei mezzi finanziari necessari per l’incremento dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni amministrate;
- regolare la riscossione dei proventi di cui agli articoli 36, 37, 38, 40 dello Statuto;
- istituire un’agenzia pubblica per l’assistenza e l’implementazione degli investimenti pubblici e privati in Sicilia, dotata di poteri di coordinamento dei soggetti istituzionali competenti e sostitutivi allo scopo di consentire l’accelerazione delle procedure amministrative connesse;
- provvedere alla snellimento burocratico e alla semplificazione amministrativa sia per migliorare il rapporto con i cittadini e l’apparato della Regione siciliana che per facilitare la realizzazione di nuove aziende e di progetti d’impresa;
- integrare le politiche per la sicurezza sociale statali con una rete di Welfare regionale, che soddisfi nuovi e vecchi bisogni della popolazione siciliana, non più in termini risarcitori ma promozionali;
- riconoscere una nuova gamma di diritti civili di ultima generazione.
Così si possono difendere i diritti costituzionali del popolo siciliano e, con essi, lo Statuto speciale e la sua natura di patto tra lo Stato centrale e la “Nazione siciliana” del 1946, evitando una “normalizzazione” basata sulla soppressione di fatto dell’Autonomia speciale, ultimo atto dello “Statuto tradito”.
* docente diritto del lavoro, Università di Messina, presidente Comitato scientifico “Quaderni dell’Autonomia”











2 commenti a "Attualità e riforma dello Statuto siciliano"
.. “Il prossimo Parlamento siciliano dovrà porsi il problema della concreta attuazione dello Statuto speciale, le cui potenzialità per lo sviluppo civile, sociale ed economico della nostra Regione non sono mai state colte appieno” ..
E quanto governi regionali ci vogliono ? Ne ho le tasche piene di questi nostri parlamentari siciliani.
Se non siamo capaci di cambiare i parlamentari siciliani che per me non hanno mai fatto nulla di buono, allora aboliamo lo Statuto che viene distorto ad uso e consumo di pochi. Almeno riducono le trattenute sullo stipendio destinate alla Regione .
Io so già per chi voterò, e non perchè lo apprezzi particolarmente, ma perché darà una sterzata che tanti si quelli che strombazzano si ricorderanno !
Si,questo è l’approccio.
Unica chiosa:sono passati undici anni dalla riforma del Titolo V della Costituzione ed in particolare degli artt. da 114 a 133 riguaranti le autonomie locali
In tutto questo tempo nè i politici, nè gli studiosi s sono posti il problema dell’adeguamento degli statuti speciali alle nuove norme ..