L’assessore regionale per l’Economia, Gaetano Armao, ha depositato all’Ars l’emendamento al disegno di legge n. 938 (‘Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2012′). Si tratta di un articolo unico che contiene “Interventi urgenti per la riduzione e la razionalizzazione della spesa pubblica della Regione”. Le proposte, le valutazioni, le modifiche e le novitaà del maxi emendamento potrebbero incidere in modo rilevante sulla pubblica amministrazione e l’economia siciliana. Appare pertanto di particolare utilitaà proporre il testo, qui di seguito.

 

Il maxi-emendamento

Per gli appalti di forniture di beni e servizi di importo superiore a 100 migliaia di euro le amministrazioni centrali e periferiche della Regione, nonché gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, nonché le società regionali, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi.

I contratti stipulati in violazione del comma precedente sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa e/o societaria. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo indicato nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.

Si applicano in quanto compatibili con l’ordinamento regionale le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni.

L’articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

Le amministrazioni centrali della Regione assicurano per il triennio 2012-2014 una riduzione delle spese di acquisto di beni e servizi in misura non inferiore al 20 per cento dei relativi stanziamento di bilancio. I risparmi conseguiti costituiscono economie di bilancio.

Gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, nonché le Società a totale partecipazione regionale assicurano, a decorrere dall’anno 2012, una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi in misura non inferiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011. I risparmi conseguiti concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio.

Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche della Amministrazione Regionale, delle Agenzie degli Enti pubblici sottoposti a tutela al controllo ed alla vigilanza della stessa, sono ridotti, con le modalita’ previste dal comma 8, nella seguente misura:

a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 25 per cento di quelli esistenti;

b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un’ulteriore riduzione non inferiore al 20 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

Alle riduzioni di cui al comma 7 si provvede, con uno o piu’ decreti del Presidente della Regione, da adottarsi, entro il 31 dicembre 2012, su proposta dell’Assessore Regionale per le autonomie Locali e la Funzione Pubblica, di concerto con l’Assessore Regionale per l’Economia, considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificita’ delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione.

Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 8 entro il 31 dicembre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

Entro sei mesi dall’adozione dei provvedimenti di cui al comma 8 il Presidente della Regione, con proprio decreto, previa delibera di Giunta, su proposta dell’Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica , di concerto con l’Assessore regionale per l’Economia , adotta i regolamenti di organizzazione, applicando misure volte:

a) alla concentrazione dell’esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;

b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale;

d) all’unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;

e) alla conclusione di appositi accordi tra dipartimenti, agenzie ed enti, per l’esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d),ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all’utilizzo congiunto delle risorse umane;

f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi consulenziali disciplinati con legge regionale.

Per le unita’ di personale eventualmente risultanti in soprannumero all’esito delle riduzioni previste dal comma 7, si applica quanto previsto dal decreto legge 6 luglio 2012 n.95 e successive modifiche ed integrazioni.

Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalita’ di cui al comma 7, le amministrazioni di cui al comma 1 dichiarano l’esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo’ essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilita’ maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.

Il Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilita’ puo’ presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilita’ in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell’amministrazione.

Per favorire i processi di mobilita’ di cui al presente articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di formazione nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili.

Nelle more della disciplina contrattuale successiva all’entrata in vigore del presente decreto e’ comunque dovuta l’informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.

In attuazione del taglio del 25% operato sulle dotazioni organiche dirigenziali di I , II e III fascia dell’Amministrazione Regionale , delle Agenzie e degli Enti pubblici di cui al 1 comma, al fine di riorganizzare le strutture della stessa sulla base di criteri di economicita’ e rigoroso contenimento della spesa, gli incarichi di I, II e III fascia conferiti, cessano al 31 dicembre 2012.

In considerazione dell’eccezionalita’ della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dall’ Amministrazione Regionale , dalle Agenzie e dagli enti pubblici sottoposti a tutela , controllo e vigilanza della stessa, per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per finalita’ istituzionali.

La Regione, le agenzie, le societa’ a totale partecipazione regionale e gli enti di cui al comma 19, si concedono rispettivamente tra loro, per le finalita’ istituzionali, l’uso gratuito di immobili di loro proprieta’.

Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Amministrazione Regionale, le agenzie e gli enti di cui al comma 19 hanno facolta’ di recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2012, anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto.

Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dall’Amministrazione Regionale , dalle Agenzie e dagli enti di cui al comma 19, i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° gennaio 2013 della misura del 15 percento di quanto attualmente corrisposto. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. Il rinnovo del rapporto di locazione e’ consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:

a) disponibilita’ delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;

b) permanenza per le Amministrazioni di cui al comma 1 delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui ai sensi all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,n. 191, ai piani di razionalizzazione ove gia’ definiti, nonche’ in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.

In mancanza delle condizioni di cui al comma 22, lett. a) e b), i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le Amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente piu’ vantaggiose per l’Erario e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, l’eventuale prosecuzione nell’utilizzo dopo la scadenza da parte dell’ Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti pubblici di cui al primo comma, degli immobili gia’ condotti in locazione, per i quali la proprieta’ ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come previsto dal secondo periodo del presente comma, deve essere autorizzata con decreto dell’Assessore regionale competente, d’intesa con l’Assessore regionale per l’Economia .

Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprieta’ di terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni di cui al comma 1, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall’Agenzia del Demanio???????, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell’ambito dei piani di razionalizzazione ove gia’ definiti, nonche’ in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.

L’ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio è perseguita dalle amministrazioni di cui al comma 19, in base ai criteri di riorganizzazione logistica degli uffici determinati dall”Assessorato regionale dell’Economia, la quale privilegia quanto più possibile l’allocazione di una sede unica per ogni dipartimento regionale ed attribuisce , in media, ad ogni unità di personale una superficie parametrica pro capite di 9,70 mq.

Al fine del completamento del processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell’utilizzo, a qualunque titolo, degli spazi destinati all’archiviazione della documentazione cartacea, l’ Amministrazione regionale, le agenzie e gli enti di cui al comma 19, procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalita’ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni allo scarto degli atti di archivio. Le predette Amministrazioni devono comunicare annualmente all’Assessorato regionale dell’Economia gli spazi ad uso archivio resisi liberi all’esito della procedura di cui sopra, per consentire di avviare, ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici allo scopo destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni”.

Nell’ambito delle misure finalizzate al contenimento della spesa pubblica, le Agenzie, le societa’ a totale partecipazione regionale e gli Enti pubblici di cui al comma 19, comunicano all’Assessorato regionale dell’Economia, entro, e non oltre, il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili o porzioni di essi di proprieta’ dei medesimi, al fine di consentire la verifica della idoneita’ e funzionalita’ dei beni ad essere utilizzati in locazione passiva dall’Amministrazione regionale per le proprie finalita’ istituzionali. L’Assessorato regionale dell’Economia, verificata, ai sensi e con le modalita’ di cui al comma 222 dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009 e successive modifiche ed integrazioni, la rispondenza dei predetti immobili alle esigenze allocative dell’Amministrazione regionale, ne da’ comunicazione agli Enti medesimi. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione, l’Assessorato regionale dell’Economia effettua la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti. La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene, ai sensi del citato comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali gli Enti devono riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella misura del 30 per cento del valore locativo congruito dalla competente Commissione di congruita’ dell’Agenzia del demanio di cui all’articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni.

L’Assessorato regionale dell’Economia, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi di societa’ a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L’esecuzione degli interventi manutentivi mediante tali operatori e’ curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle strutture dell’Assessorato delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in funzione della capacita’ operativa delle stesse strutture, dall’Agenzia del demanio. Gli atti relativi agli interventi gestiti dalle strutture dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e dei trasporti sono sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale della Regione .Gli atti relativi agli interventi gestiti dall’Assessorato regionale dell’Economia, sono controllati secondo le modalita’ previste dalla propria organizzazione. Dell’avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro e’ data immediata notizia sul sito internet dell’Assessorato regionale dell’economia. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le convenzioni di cui al presente comma, l’Assessorato regionale delle infrastrutture e dei trasporti assicura un’adeguata organizzazione delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando all’interno delle proprie strutture un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attivita’ affidate dall’Assessorato regionale dell’economia, dotato di idonee professionalita’.

A decorrere dall’anno 2013 la spesa relativa al noleggio, alla gestione, manutenzione e riparazione degli autoveicoli in dotazione all’amministrazione regionale, ad esclusione dei mezzi in dotazione del Corpo forestale regionale, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell’anno 2011. Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

L’utilizzo di autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo al Presidente della Regione e agli Assessori regionali è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.

Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale in esubero, gìà adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, ferma restando l’area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale appartenente al comparto non dirigenziale della Regione e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni non può superare l’importo nominale di 7,00 euro. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per l’amministrazione regionale e concorrono per gli enti diversi da questa al miglioramento dei saldi di bilancio.

Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche con qualifica dirigenziale, della Regione e degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai vigenti contratti collettivi di lavoro e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.

E’ fatto divieto all’Amministrazione regionale di attribuire incarichi in consigli di amministrazione e/o organi di revisione e/o controllo al personale in quiescenza dell’Amministrazione regionale, nonché di istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale partecipazione della Regione, di enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’Amministrazione regionale che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa.

Con decorrenza 1 ottobre 2012 il numero massimo degli esperti del Presidente della Regione di cui all’articolo 50 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 è fissato in 2 unità.

Con decorrenza 1 ottobre 2012 il numero dei consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori regionali di cui all’articolo 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 è fissato in 1 unità.

Con decorrenza 1 ottobre 2012 il numero massimo degli esperti del Dipartimento regionale della Programmazione, di cui al comma 5 dell’articolo 14 della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni è fissato in 3 unità.

Con decorrenza 1 ottobre 2012 il numero massimo dei consulenti cui può fare ricorso il Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9, è fissato in 2 unità.

Con decorrenza 1 ottobre 2012 è fatto divieto al Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito di far ricorso alle consulenze dei cui all’articolo 11, comma 3, della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9.

Le disposizioni di cui all’art. 6 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica regionale, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione europea e si applicano anche alle Fondazioni, Associazioni, Aziende speciali, Agenzie, Enti strumentali, Organismi e altre unità istituzionali non costituite in forma di società o consorzio, controllati o finanziati direttamente dal bilancio della Regione siciliana ovvero dagli enti locali siciliani.

Con decreto del Ragioniere generale della Regione, da adottarsi entro il 31.12.2012, sono disciplinate le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell’art. 6 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni a decorrere dall’esercizio finanziario 2013.

A decorrere dall’esercizio finanziario 2013, nelle more dell’ entrata in vigore del decreto di cui al comma 42, la Regione e gli enti locali territoriali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo, secondo e terzo dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l’elevato tasso di riscuotibilità.

Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, gli organi istituzionali della Regione procedono ad operare i seguenti interventi:

contenimento delle spese per missione e riduzione degli stanziamenti per il funzionamento degli Uffici alle dirette dipendenze della Presidenza della Regione e degli Assessori, con un risparmio complessivo non inferiore a 20 milioni di euro per l’anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.

A decorrere dall’esercizio finanziario 2013, con esclusione delle Autorità di gestione, certificazione e audit dei Fondi UE, sono soppressi tutti gli uffici speciali istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge e vengono riconvertiti in strutture intermedie all’interno dei competenti Dipartimenti regionali.

A decorrere dall’esercizio finanziario 2013, gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori assumono la denominazione di Ufficio di Gabinetto con una dotazione organica di 10 unità, coordinato da un dirigente di ruolo con almeno 15 anni di anzianità di servizio e costituito da tre dirigenti, del ruolo unico della dirigenza, di cui uno con funzioni vicarie e le restanti unità da personale del comparto. Con delibera di Giunta regionale si provvede a determinare le indennità spettanti con una riduzione del 10% rispetto alle indennità erogate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le riduzioni previste costituiscono parte delle economie previste dal precedente comma 1 lett. b).

A decorrere dall’esercizio finanziario 2013 i trasferimenti correnti di cui alle categorie 5 e 6 del bilancio di previsione della Regione siciliana sono ridotti complessivamente nella misura del 15% rispetto al totale degli stanziamenti previsti per l’anno 2012.

Con provvedimento dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore regionale per l’Economia, previa deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro il 31.12.2012, si provvede alla riorganizzazione logistica e funzionale degli uffici periferici della Regione presso un’unica sede su base provinciale denominata “Regione Siciliana sede provinciale” costituita dalle strutture periferiche dei Dipartimenti regionali, attuate alla data di entrata in vigore della presente legge, e da nuovi servizi intermedi dei dipartimenti non organizzati su base provinciale al fine di erogare all’utenza le attività amministrative di prossimità. Ferme restando le dipendenze funzionali e gerarchiche con i Dipartimenti di competenza, il coordinamento su base provinciale è assicurato da un’Area interdipartimentale con funzioni di coordinamento logistico e di funzionamento. La previsione delle Aree e dei servizi su base provinciale è disposta senza alcun aumento del numero delle stesse previste complessivamente per la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge. Dall’attuazione della presente disposizione consegue una riduzione dell’aggregato 1 “spese di funzionamento” del bilancio della Regione del 15% rispetto allo stato di previsione della spesa per l’anno 2012. Sono soppresse, a decorrere dal 1 gennaio 2013, le articolazioni sub-provinciali di uffici regionali.

AI fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l’acquisto di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, l’Amministrazione regionale, gli enti pubblici non territoriali sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione,nonché le societa’ a totale partecipazione regionale adottano ogni iniziativa affinché:

in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, siano utilizzate le carte elettroniche istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini e utenti;

nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema informatico per tutte le attività anche degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la responsabilità organizzativa e funzionale di un’unica struttura;

siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all’espletamento dell’attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l’anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell’erogazione di servizi online;

siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici;

e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso;

f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale mediante l’attivazione immediata di iniziative di ottimizzazione degli spazi da avviare sull’intero territorio nazionale che prevedano l’accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune e la riduzione degli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda potenziale, della prossimità all’utenza e delle innovate modalità operative connesse all’aumento dell’informatizzazione dei servizi;

si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.

Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio della Regione agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione regionale, con esclusione delle province, dei comuni, e degli enti del servizio sanitario nazionale, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell’anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall’anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio della Regione adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio della Regione entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l’anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre.

AI fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le province e i comuni sopprimono o accorpano, riducendone in tal caso gli oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di dare attuazione al comma 1, con accordo sancito tra AnciSicilia, URPS e Regione ed approvato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, si provvede alla complessiva ricognizione degli enti, delle agenzie e degli organismi, comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica di cui al comma 53.

AI fine di dare attuazione al comma 54, in sede di accordo di cui al precedente comma, si provvede, sulla base del principio di leale collaborazione, all’individuazione dei criteri e della tempistica per l’attuazione del presente articolo e alla definizione delle modalità di monitoraggio.

Se, decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province e i comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal comma 53, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli atti successivamente adottati dai medesimi.

E’ fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione.

Resta fermo quanto disposto dall’articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni.

Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica di cui al decreto legge 6 luglio 2012 n.95 e successive modifiche ed integrazioni,il comma 2 dell’art.20 della legge regionale 12 maggio 2010 n.11 è così modificato:

“ Le aree strategiche della Regione sono:

a) servizi ausiliari e politiche attive del lavoro;

b) sviluppo, innovazione e finanza, ricerca, energia e salvaguardia del territorio e ambiente;

c) attività informatiche e I.C.T. della Regione;

d) servizi di emergenza sanitaria;

e) servizi di riscossione tributi;

Il riordino e’ definito con decreto dell’Assessore per l’economia entro il 30 settembre 2012, sentito il parere della Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale. Il processo di accorpamento deve tenere conto delle tipologie societarie che possono permanere nella sfera pubblica e dei tempi di dismissione previsti dall’ordinamento.

Le previsioni del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni in materia di comuni e province trovano applicazione dall’1 gennaio 2013 nel caso in cui l’Assemblea regionale Siciliana non legiferi entro quella data laoppressione e razionalizzazione delle province regionali, Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio,Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali ele disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali.

L’Assessore regionale per l’Economia

Prof. Avv. Gaetano Armao