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Per le Sim svizzere, un anno e due mesi di inibizione a Luciano Moggi

06 agosto 2008
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Un anno e due mesi di inibizione per l'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi e 4 anni di inibizione per l'ex dirigente del Messina Mariano Fabiani. Un anno e sei mesi di squalifica ciascuno per gli arbitri, dismessi quest'anno dall'Aia, Tiziano Pieri e Paolo Bertini, e per gli ex arbitri Gianluca Paparesta, Salvatore Racalbuto, Stefano Cassara', Antonio Dattilo e Marco Gabriele. Un anno e sei mesi di squalifica per l'assistente Marcello Ambrosino. Sei mesi di squalifica per l'ex arbitro

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Massimo De Santis. Sono le sanzioni decise dalla Commissione Disciplinare Nazionale della Federcalcio presieduta dall'avv. Sergio Artico in merito alla vicenda delle schede Sim svizzere legata allo scandalo di Calciopoli.

 

La sentenza fa riferimento al deferimento del 23 aprile 2008 per violazione dell'art. 1 comma 1 del codice di giustizia sportiva, per -si legge nel dispositivo- "avere costituito un sistema di comunicazioni telefoniche riservate intrattenute tra il Moggi e il Fabiani, da una parte, e gli associati AIA" attraverso contatti intercorsi tramite utenze SIM estere in prossimita' di sorteggi arbitrali, di gare e al termine dello svolgimento delle stesse.

 

Secondo la Commissione Disciplinare della Figc "sono assolutamente inconferenti i rilievi mossi dalle difese degli incolpati in ordine alla mancanza di prova di accordi illeciti raggiunti attraverso le comunicazioni telefoniche operate con le schede telefoniche estere. Se ci fosse stata prova di accordi illeciti ben altra sarebbe stata la contestazione rivolta ai deferiti. E' evidente che l'utilizzo di schede telefoniche anonime e straniere era finalizzato ad eludere la possibilita' di risalire ai titolari delle schede e ad impedire possibili intercettazioni -si legge nelle motivazioni-. Tale obiettivo risulta ancora piu' censurabile, considerato il ruolo ricoperto dagli arbitri che impone loro di tenere una condotta assolutamente leale e trasparente".

 

"Tale condotta -aggiunge l'organo giudicante- integra a pieno la violazione dei doveri di lealta', correttezza e probita', tanto piu' grave perche' commessa in concorso tra un alto dirigente di una blasonata squadra di calcio e chi e' stato posto dal sistema sportivo a tutela delle regole sportive, anche fuori dal campo. Pertanto l'aver costituito un sistema di comunicazioni riservato e sostanzialmente criptato, nonche' l'aver accettato di farne parte, realizza di per se' la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS".

Fonte: adnkronos
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