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Intervista al dirigente dell'ufficio Immigrazione della questura di Palermo

23 giugno 2008
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La legge della Repubblica italiana 30 luglio 2002, n. 189, conosciuta meglio come Legge Bossi-Fini, stabilisce, sul tema del lavoro, che entra in Italia chi ha già un contratto. chiesto al Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Palermo, laDottoressa Maria Cervellini,  delle

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delucidazioni sulle modalità d’ingresso del cittadino extra-comunitario sul nostro territorio.

-Il datore di lavoro che voglia chiamare il lavoratore dal suo paese di origine, deve fare richiesta allo Sportello Unico dell’Ufficio Immigrazione non più facendo interminabili file alla posta, come avveniva fino allo scorso anno, ma per via telematica, tramite internet. Con questo sistema, il lavoro si è snellito notevolmente. La graduatoria viene stilata secondo l’orario di invio e ovviamente secondo i posti disponibili stabiliti dal Governo col decreto flussi.

Una volta in Italia, il lavoratore dovrà presentarsi allo Sportello Unico per regolare la propria posizione, ma in Sicilia, lo Sportello Unico esiste o no?

-In Sicilia, lo Sportello Unico esiste anche se è un ibrido, perché non è un’entità giuridica. A Palermo è stato creato presso la Prefettura, un organizzazione che agisce come Sportello Unico, composto dal ha rappresentante dell’Ufficio del Lavoro,  da un funzionario della Questura, da un funzionario della Prefettura, da un rappresentante dell’ Agenzia delle entrate, e da un dipendente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per regolarizzare la posizione contrattuale, e sempre in Prefettura, al lavoratore, verrà fatto l’invito per il foto segnalamento. Lavoratore e datore di lavoro, in questa sede, stipuleranno il contratto di soggiorno e al cittadino straniero verrà altresì fornito oltre il codice fiscale, il modulo di richiesta del primo rilascio del permesso di soggiorno.

Diversi cittadini stranieri lamentano la lentezza con cui ricevono il sospirato permesso di soggiorno…

- Il problema dei ritardi dei permessi di soggiorno, non è tutta da imputare alla lentezza burocratica. Spesso la modulistica per la richiesta del rilascio, viene compilata in modo sbagliato  o priva dei documenti necessari. Di solito i cittadini stranieri dimenticano di inserire i loro recapiti telefonici, o omettono i dati anagrafici o quelli relativi alla residenza e spesso le lettere tornano indietro. La regola vorrebbe che in questi casi, io archivi la pratica, personalmente non lo faccio, perché laddove mi rendo conto che la lettera è ritornata non per incompiuta giacenza, ma perché ad esempio il sistema geo poste non riconosce l’indirizzo, in questo caso mi preoccupo di rifare un’altra raccomandata.

Non solo chi delinque o chi è irregolare è soggetto al decreto di espulsione, ma anche uno straniero con un permesso di soggiorno scaduto diventa clandestino e quindi deve essere espulso dal nostro territorio….

-In Italia, il decreto di espulsione è sottoposto al vaglio dell’autorità giudiziaria, quindi, a differenza di altri paesi europei dove l’espulsione è un atto amministrativo, in Italia, la convalida dell’autorità giudiziaria dovrebbe avvenire entro 48 ore, molto spesso, però, i soggetti sono privi di passaporto e quindi non si ha la certezza dell’identità. Molte autorità consolari, tra l’altro, non collaborano per l’identificazione, e quindi i tempi si allungano notevolmente.

Alla luce della vigente normativa, il soggetto che viene trovato in condizione di clandestinità, e non ha commesso reati, ma è stato colpito dal decreto di espulsione, viene valutato diversamente da chi, ad esempio, è stato trovato in flagranza di reato.

Diverso è il caso di chi ha il permesso di soggiorno scaduto. Le garantisco che almeno nel mio ufficio, la situazione viene analizzata per ogni singolo soggetto. La legge prevede che il permesso di soggiorno debba essere rinnovato entro i 60 giorni dalla data di scadenza, ma  per chi ha superato tale limite e dimostri i motivi del ritardo con un’ adeguata documentazione, esiste una certa tolleranza, E’ chiaro che se il ritardo si è protratto per diversi anni, la situazione è da considerare diversamente. Cerchiamo di utilizzare il buon senso, non l’elasticità fine a se stessa , supportati anche dalla giurisprudenza. Esistono infatti delle sentenze della Cassazione che hanno stabilito che se il rigetto di rinnovo del permesso di soggiorno avviene basandosi solo sul ritardo dei 60 giorni, questo da solo non può costituire un elemento di valutazione negativo.

 

Paola Pottino

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