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I punti critici del ddl sulle intercettazioni
Si vuole ridurre il potere di indagine dello Stato?

di Mario Fantacchiotti
10 luglio 2009 10:51
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Il Governo, dunque, fa un passo indietro e non porrà la fiducia per l’approvazione del disegno di legge governativo n. 1415, relativo, soprattutto, ma non solo, alla nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche.

La discussione sarà possibile, le perplessità e gli inconvenienti del progetto di legge potranno essere manifestati nella sede parlamentare con la speranza che ad essi la maggioranza di Governo ponga attenzione.

 

La concessione

al dialogo, che sembra caduta dal cielo per gentile concessione, ha però le porte strette; saranno possibili, così dice il ministro Alfano, lievi ritocchi ma il progetto non potrà essere inciso profondamente.

La ristrettezza del varco non incoraggia molto; ma siccome occorre che ciascuno, anche il semplice cittadino, faccia la sua parte, è giunto il momento di dire francamente e senza riserve, ma anche senza pregiudiziali prese di posizione anti governative, i punti critici del provvedimento legislativo che è stato proposto e che è stato già approvato dalla Camera.

 

Il ddl contiene molte norme affatto condivisibili, qualche altra meno accettabile ma di più modesto impatto. Di queste non ci occupiamo per ragioni di spazio.

Due i profili salienti del disegno di legge che, in quanto fortemente discutibili, meritano, invece, di essere posti al centro della attenzione collettiva: quello sui limiti ed i presupposti del potere di disporre le intercettazione; quello del divieto di pubblicazione e delle sanzioni previste a carico dei giornalisti per la violazione del divieto.

 

Naturalmente i mezzi di informazione hanno dato maggior risalto a questo secondo profilo, senza tuttavia trascurare il primo.

Io riterrei invece di capovolgere l’ordine delle questioni dato che la disciplina dei limiti del potere di intercettazione incide sui mezzi di lotta alla criminalità, quella sui limiti del potere di diffusione sui diritti alla informazione.

Il predetto profilo si articola in due diversi aspetti: i casi in cui può essere esercitato il potere di intercettazione, le modalità, in particolare, la durata massima entro la quale l’ascolto è possibile.

 

I casi

a) L’art. 267 c.p.p. vigente consente l’intercettazione in presenza di “gravi indizi di reato”

La giurisprudenza chiarisce che questo requisito deve essere inteso non in senso probatorio (ossia come valutazione del fondamento dell'accusa), ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche, richiedendosi una ricognizione sommaria degli elementi dai quali sia dato desumere la alta probabilità dell'avvenuta consumazione del reato ed un collegamento tra il reato e la persona (o il luogo) da intercettare, ma non anche un indizio di reità di questa persona.

 

Il disegno di legge richiede che vi siano “evidenti indizi di colpevolezza”.

Occorrerebbe, cioè, una prova “evidente”, ancorché indiziaria, della “colpevolezza” della persona della quale si vogliono intercettare le comunicazioni.

Ciò di per se relega l’intercettazione ad una funzione di sostegno di un assetto probatorio già acquisito nella fase delle indagini preliminari nei confronti dell’indagato.

L’autorità inquirente disporrà così di uno strumento fortemente depotenziato.

 

La rigidità del predetto presupposto si attenua nelle indagini di mafia e di terrorismo, per le quali è sufficiente, per l’intercettazione, la presenza di “sufficienti indizi di reato”, in altri termini elementi di prova, anche indiziari e non necessariamente evidenti, del reato di terrorismo o di associazione per delinquere mafiosa o anche di reati che risultino o si presumano, in base ai sufficienti indizi, commessi nell’ambito di attività terroristiche o mafiose .

 

L’apertura, però, è solo apparente o, comunque spuntata perché, richiedendosi comunque dei sufficienti indizi del reato associativo terroristico o mafioso, non consente l’intercettazione anche in assenza di “evidenti indizi di colpevolezza” per verificare eventuali collegamenti di questo reato con fatti di mafia o di terrorismo ignorando così che gli indizi del reato associativo di mafia o terroristico (o del collegamento di un reato comune a fatti di mafia o terrorismo) di regola mancano nelle fasi iniziali delle indagini per reati “comuni” e che solo in seguito affiorano proprio grazie alle intercettazioni finalizzate alla prova del reato.

 

Questo spiega l’allarme delle Procure del sud e del Procuratore Nazionale antimafia. E’ il caso di ascoltare le loro ragioni dato che proprio loro, e non i burocrati dei ministeri, sono portatori della esperienza necessaria?

Il primo emendamento sarebbe dunque questo: che l’intercettazione possa essere disposta anche in presenza di “evidenti” (meglio se solo gravi) indizi di reato (e non di colpevolezza)

Si registrerebbe comunque una limitazione, rispetto alla situazione attuale (perché gli indizi dovrebbero essere evidenti e non solo gravi) ma non si renderebbe impraticabile del tutto lo strumento di indagine.

 

b) Del tutto irrazionale il presupposto richiesto per le intercettazioni ambientali, rese possibili, dal testo del ddl, solo nei luoghi in cui “si sta svolgendo una attività criminosa” (tranne che per le indagini su reati di mafia, terrorismo e simili).

La legge vigente richiede questo presupposto solo per le intercettazioni tra presenti in luoghi di privata dimora.

 

Per spiegare gli effetti di questo improvvido limite basta ricordare che la stanza in cui Erica attendeva di essere nuovamente interrogata assieme al fidanzato (dopo un primo interrogatorio) non era il luogo in cui si poteva svolgere, e tantomeno di svolgeva, l’attività criminosa; la c.d. cimice, con la nuova disciplina, non avrebbe potuto essere collocata; il dialogo tra i due, inequivocamente rivelatore della loro responsabilità, non avrebbe potuto essere intercettato.

 

c) Originale, se non assurdo, anche il limite di utilizzabilità delle intercettazioni: queste, tranne che nei processi di mafia, terrorismo ed altro, non possono essere utilizzate in procedimenti diversi da quelli relativi al reato per il quale sono state disposte (salvo che risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis- cioè droga, associazione per delinquere, sequestro e simili- e 3-quater – cioè terrorismo - , e 407, comma 2, lettera a, non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte).

 

Dunque, se ho capito bene, se in una intercettazione di una utenza utilizzata da un soggetto sospettato (con evidenti indizi di colpevolezza) della consumazione di una serie di rapine si apprende che il soggetto ha compiuto un omicidio, l’intercettazione non potrà essere utilizzata per accusare quel soggetto di questo ulteriore reato o per sostenere l’accusa.

L’elenco potrebbe continuare se non lo impedisse l’esigenza di spazio.

 

Per questo mi fermo qui, così tralasciando l’altro limite insensato, quello della durata massima della intercettazione, che può a sua volta interrompere la possibilità di utilizzazione di questo strumento di indagine proprio quando essa rivelerebbe circostanze utili se non essenziali per le indagini.

Potrei fermarmi qui, dicevo, per chiedere al lettore: è questo che si vuole? Si vuole ridurre il potere di indagine dello Stato? Il potere di indagine, si badi bene, non del PM, che, come è noto è minus habens (lo dice il premier, che è uomo di onore e merita fiducia!), ma anche della polizia che è l’autorità dalla quale normalmente partono le richieste di intercettazioni?

 

Io credo di no.

Il cittadino italiano vuole solo che le intercettazioni non siano utilizzate per scopi diversi da quelli della ricerca delle prove dei reati o per scopi scandalistici.

Ma se così è, non si tratta di ridurre le possibilità di ricorso allo strumento di indagine, ma quello di predisporre adeguati mezzi di segretazione e precise responsabilità dei “custodi” in tutti i casi in cui la divulgazione dei contenuti delle intercettazioni sia avvenuta in momenti processuali in cui il segreto avrebbe dovuto essere mantenuto o abbia per oggetto fatti non rilevanti per l’accertamento della responsabilità penale.

 

Si può provare a discutere su questo? E’ possibile per esempio verificare se l’organizzazione degli uffici giudiziari, ed i mezzi di cui gli stessi dispongono, sono tali da prevenire indebiti accessi agli atti processuali? E’ possibile analizzare bene le norme processuali per verificare se le possibilità di accesso ai documenti sensibili previste per garanzia del diritto di difesa non siano esse stesse possibili vie di fuga di notizie che non dovrebbero essere divulgate?

 

E’ vero che il ddl si occupa anche di questo. Ma lo fa in modo incompleto. Prescrive opportunamente, in parte ricalcando disposizioni della attuale normativa ma anche perfezionando la struttura dei controlli, che i verbali delle intercettazioni siano custoditi in un “archivio riservato”, che contengano gli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, che indichino le modalità delle intercettazione e la trascrizione sommaria del loro contenuto, che indichino i nominativi delle persone che hanno eseguito le annotazioni (rendendo identificabili i soggetti che possono avere divulgato arbitrariamente i contenuti delle intercettazioni), che le intercettazioni siano effettuate, di regola, ma non necessariamente, in centri di ascolto presso le Procure della Repubblica.

 

Ma al contempo la nuova disposizione ribadisce l’obbligo del deposito delle intercettazioni (cioè le registrazioni) e dei relativi verbali (lo stralcio è vietato prima del deposito) consentendone il rinvio solo nei casi in cui dal deposito potrebbe derivare grave pregiudizio per le indagini.

E’ di intuitiva evidenza che il deposito rende noto il contenuto delle intercettazioni alle parte ed ai loro difensori.

E’ certo un atto reso necessario dalle esigenze di garanzia del diritto di difesa.

 

Occorre però che si prenda atto della obbiettiva impossibilità di garantire il segreto dopo il deposito!

Queste considerazioni ci portano ai contenuti del ddl limitativi della libertà di stampa.

Le falle della normativa sulle modalità e conservazione dei risultati delle intercettazioni evidenziano sostanzialmente questo: che, senza il divieto di pubblicazione, il segreto non potrà essere assicurato. Il momento critico risiede dunque nella esigenza di bilanciamento tra le esigenze di tutela della privaci e della dignità della persona, e le esigenze dell'informazione, che sono essenziali ad un sistema democratico e garantite dalla Costituzione attraverso le norme di tutela del diritto di manifestazione del pensiero.

 

Il ddl introduce severe pene anche detentive nei confronti dei mass media che pubblicano, anche per riassunto, i contenuti di intercettazioni durante il periodo in cui queste debbono essere mantenute segrete

In pratica è modificato il primo comma dell’art. 684 c.p. ed aggiunto un comma in modo che sarebbe punita con ammenda da euro 1000 ad euro 5000 la pubblicazione di atti del procedimento penale di cui è vietata la pubblicazione e sarebbe punito con la pena dell’arresto fino a trenta giorni ed ammenda fino ad euro 10000 per la pubblicazione dei contenuti di intercettazioni e dei tabulati; si introduce poi una norma che, in relazione alla commissione del reato dell’art. 684 c.p. applica “all’ente”(cioè la società proprietaria del giornale) una sanzione da duecentocinquanta e trecento quote.

 

In sostanza la pubblicazione dei contenuti di intercettazioni, nel tempo in cui essa è vietata, costa una sanzione penale nei confronti del giornalista ed una sanzione pecuniaria spropositata nei confronti dell’editore.

La categoria dei giornalisti denuncia che in tal modo si è uccisa la libertà di stampa.

Probabilmente si tratta di una iperbole, dato che si uccide solo la libertà di informazione del contenuto di intercettazioni, ma di certo il problema esiste.

Infatti la gravità delle pene previste per la violazione del limite dimostra che il legislatore ha ritenuto necessaria una tutela a tutto campo della privacy, a scapito del diritto dei cittadini alla informazione e del diritto dovere di informazione del cronista. Il bilanciamento potrebbe essere irrazionale.

 

Due sole considerazioni, a prescindere dalla verifica della razionalità si impongono: una considerazione di carattere giuridico, una seconda di carattere pratico.

Quella di carattere pratico, che verosimilmente fornisce subito l’immagine delle conseguenze della scelta del legislatore: le norme proposte dal ddl avrebbero impedito l’informazione adeguata della vicenda Parmalat, delle indagini nella clinica Santa Rita e di moltissimi altri fatti criminosi.

La considerazione di carattere giuridico: vi è un motivo che giustifica la differenza di trattamento tra i casi di diffusione arbitraria dei contenuti delle intercettazioni e quelli di pubblicazione degli altri atti processuali, per esempio il contenuto di un documento, ancorché lesivo dell’onore, della reputazione dei diritti di privaci dell’indagato o di un terzo?

La disparità di trattamento è giustificata ed in linea con il principio dell’art. 3 della Costituzione?

 

 

 

 

 

L’ Art. 3.del ddl propone la modifica dell'articolo 266 del codice di procedura penale prevedendone la sostituzione con il seguente «Art. 266. - (Limiti di ammissibilità). - 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati: a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni determinata a norma dell'articolo 4; b) delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a); c) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; d) reati di ingiuria, minaccia, usura, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono.

 

La norma sostituita non faceva cenno alle intercettazione di immagini mediante riprese visive né della acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni (i cc.dd. tabulati) in relazioni alle quali, pertanto, per il momento si ritiene operativo solo il limite stabilito dalla Costituzione, in altri termini necessità di provvedimento giudiziario per l’acquisizione dei tabulati, legittimità delle videocamere per la ripresa in luoghi diversi da quelli di privata dimora, per i quali si applica invece la disciplina delle intercettazioni prevista dall’art. 266 in forza di una lettura orientata della norma che assimila le predette videoriprese alle intercettazioni di comunicazioni

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