Pubblica amministrazione: le norme sulle assenze per malattia "non si applicano alle malattie collegate a cause di servizio"

05 luglio 2008
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Le modalita' di applicazione della norma riguardanti le assenze per malattia, "saranno oggetto di una apposita circolare". In ogni caso l'applicazione della stessa riguarda "solo la parte del trattamento accessorio, che per il comparto sicurezza in media non supera il 12% dell'intera retribuzione e, in ogni caso il taglio dell'accessorio riguarda solo i primi 10 giorni di malattia". Comunque, le norme riguardanti le assenze per malattia "non si applicano alle malattie collegate a cause di servizio". E' quanto precisa il Dipartimento della Funzione Pubblica, in riferimento alle dichiarazione del sindacato autonomo di polizia Sap, a proposito delle assenze per malattia. 

Fonte: adnkronos
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Anonimo 21 luglio 2008   08:34
L'utente ha risposto al commento anonimo del 21 luglio 2008. Visualizza »

Giusta questa indignazione su un provvedimento che fa apparire tutti i dipendenti pubblici dei fannulloni e degli imbroglioni ma non ho mai visto analoga indignazione davanti alle situazioni che hanno determinato questo provvedimento: dipendenti pubblici che usano le malattie come aggiunta ai giorni di ferie (soprattutto durante il periodo estivo il dipendente pubblico diventa cagionevole di salute e necessita di lunghi periodi di riposo); medici che rilasciano false certificazioni certi della loro impunità (del resto per la "privaci" - altra fesseria - non devono neanche scrivere il tipo di malattia e poi, i poveri medici, si basano sui sintomi esternati dal loro assistito e non possono mica richiedere costosi e lunghi esami clinici!!).

Come sempre succede per pochi individui (spero che siano pochi!!!) ne pagano le conseguenze tutta una categoria.

La colpa di tutto questo è di quella maggioranza di dipendenti pubblici onesti e lavoratori  che assistono impotenti alla "cannibalizzazione" della pubblica amministrazione. Che ben vengano norme più severe (magari un po più ponderate e meno frettolose)

Il dipendente pubblico Gianpaolo Simone

E' giusto che vengano prese precauzioni per coloro che non fanno il proprio dovere; avete visto qualcuno indignarsi per l'immunità parlamentare delle 4 più ae cariche dello Stato? Se una persona non ha nulla da temere l'immunità a cosa gli serve? Se la  richiesta è stata avanzata dal premier perchè gli altri non hanno rifiutato? Per farci dimenticare le pesanti travi ci buttano polvere negli occhi con le inezie che si possono risolvere in qualsiasi momento, basta una legge.

Anonimo 21 luglio 2008   08:31
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Giusta questa indignazione su un provvedimento che fa apparire tutti i dipendenti pubblici dei fannulloni e degli imbroglioni ma non ho mai visto analoga indignazione davanti alle situazioni che hanno determinato questo provvedimento: dipendenti pubblici che usano le malattie come aggiunta ai giorni di ferie (soprattutto durante il periodo estivo il dipendente pubblico diventa cagionevole di salute e necessita di lunghi periodi di riposo); medici che rilasciano false certificazioni certi della loro impunità (del resto per la "privaci" - altra fesseria - non devono neanche scrivere il tipo di malattia e poi, i poveri medici, si basano sui sintomi esternati dal loro assistito e non possono mica richiedere costosi e lunghi esami clinici!!).

Come sempre succede per pochi individui (spero che siano pochi!!!) ne pagano le conseguenze tutta una categoria.

La colpa di tutto questo è di quella maggioranza di dipendenti pubblici onesti e lavoratori  che assistono impotenti alla "cannibalizzazione" della pubblica amministrazione. Che ben vengano norme più severe (magari un po più ponderate e meno frettolose)

Il dipendente pubblico Gianpaolo Simone

E' giusto che vengano prese precauzioni per coloro che non fanno il proprio dovere; avete visto qualcuno indignarsi per l'immunità parlamentare delle 4 più ae cariche dello Stato? Se una persona non ha nulla da temere l'immunità a cosa gli serve? Se la  richiesta è stata avanzata dal premier perchè gli altri non hanno rifiutato? Per farci dimenticare le pesanti travi ci buttano polvere negli occhi con le inezie che si possono risolvere in qualsiasi momento, basta una legge.

Anonimo 09 luglio 2008   17:07
L'utente ha risposto al commento di jpsh del 09 luglio 2008. Visualizza »

 

 

Stiamo parlando dell'art.71 (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria" - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 - Suppl. Ordinario n.152/L. I dipendenti interessati sono quelli indicati dall'art. 71, comma 1, e precisamente i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Quindi "... tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale" (v. art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165/2001.

Il citato art. 71 recita testualmente:

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

Si tratta quindi innanzitutto di una norma con un contenuto economico inserita in un provvedimento di carattere economico, il DL n. 112/2008, come enunciato nella disposizione di cui al comma 1, evidenziata in grassetto.

E' necessario quantificare la portata economica annua della norma nei grandi numeri delle assenze per malattia dei pubblici dipendenti interessati.

Detto ciò si può iniziare a discutere se i risparmi di spesa di cui si tratta possano a non possano essere conseguiti, da subito, in altro modo intervenendo su consulenze, appalti, esternalizzazioni, ecc., e poi contestualmente o subito dopo in sede di concertazione reale con tutte le OO.SS. e le parti sociali interessate, nella costruzione di un patto sociale prima che costituzionale che metta al centro il lavoro e lo sviluppo e quindi la vera sicurezza e qualità della vita per tutti, non ultime le nuove generazioni.

Ciò premesso c'è solo da augurarsi che prevalga la "ragion di Stato" sugli interessi di coloro che fomentano, per interessi di "bottega", divisioni, guerre di religione e quant'altro, e che quindi siano subito stralciate norme come questo ormai famigerato art. 71, di difficile appplicazione e di dubbia costituzionalità, inserendole opportunamente riviste in un disegno di legge più articolato di riforma della pubblica amministrazione.

 

Sarebbe un modo dignitoso per smentire il luogo comune (in questo caso riferito al Governo): forte con i deboli e debole con i forti.

E’ tuttavia molto probabile che il governo non faccia marcia indietro se non con correzioni mirate a mantenere in essere il contenuto “politico essenziale” della norma, abbastanza palese:

- un attacco alle fasce di lavoratori pubblici a basso reddito, impossibilitati a trasformare lo stato di malattia in “aspettativa”, e/o alle fasce di lavoratori pubblici con minori “protezioni”, ossia con minori certezze di NON essere oggetto di controllo fiscale (dirigenti sanitari medici e non medici, dirigenti amministrativi, “quadri” e raccomandati vari, finti invalidi, informatori, amanti, e via “marciando”;

- l’isolamento di queste fasce “non protette” dal resto del pubblico impiego e soprattutto dalle fasce più deboli ed altrettanto non protette del lavoro privato, ivi compreso il c.d. “lavoro nero”

- un nuovo tassello nell’attacco ai settori del Paese non omogenei alle forze che attualmente governano.

Sul contenuto economico e politicamente “non sensibile” sembrano infatti già in atto i primi correttivi, con una strizzatina d’occhi alle fasce “protette”:

- Pubblico impiego, esplode la protesta: validi i certificati di malattia rilasciati dai medici di famiglia, secondo una prima autorevole interpretazione della nuova normativa. , per la serie: il potere dei medici non è assolutamente in discussione.

- Pubblica amministrazione: le norme sulle assenze per malattia "non si applicano alle malattie collegate a cause di servizio" , per la serie: ci siamo “accorti” di aver emanato una norma assurda per quanto riguarda soprattutto i componenti delle Forze dell’ordine e gli infortunati sul lavoro.

Rimarranno esclusi solo coloro , appartenenti alle fasce “non protette” che si ammalano realmente, e che non possono farsi sostituire dalla moglie o dal marito o da un parente o da un collega, a buon rendere, come può avvenire nel settore del lavoro autonomo, o che non hanno un’assicurazione coperta da un buon premio (e deducibile) che li metta al sicuro dal mancato guadagno in caso di fermo per malattia.

Su questi lavoratori il prelievo economico e il danno al bene della vita sarà ineludibile.

La parola sta dunque alle componenti politiche e sindacali più responsabili della nostra società, di opposizione ed anche di governo o a loro vicine, e quindi a tutte le “persone di buona volontà” oneste o che vogliono esserlo, che sono la reale maggioranza di questo nostro Paese, per unirsi in modo visibile in azioni concrete che assicurino le fasce più deboli, ma non solo, dell’impegno comune nel loro interesse ed in quello più generale del Paese, in questa come in altre e ancora più importanti questioni.

Basterà e sarà la premessa del cambiamento.

cornuti e mazziati

Anonimo 08 luglio 2008   22:51
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Stiamo parlando dell'art.71 (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria" - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 - Suppl. Ordinario n.152/L. I dipendenti interessati sono quelli indicati dall'art. 71, comma 1, e precisamente i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Quindi "... tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale" (v. art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165/2001.

Il citato art. 71 recita testualmente:

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

Si tratta quindi innanzitutto di una norma con un contenuto economico inserita in un provvedimento di carattere economico, il DL n. 112/2008, come enunciato nella disposizione di cui al comma 1, evidenziata in grassetto.

E' necessario quantificare la portata economica annua della norma nei grandi numeri delle assenze per malattia dei pubblici dipendenti interessati.

Detto ciò si può iniziare a discutere se i risparmi di spesa di cui si tratta possano a non possano essere conseguiti, da subito, in altro modo intervenendo su consulenze, appalti, esternalizzazioni, ecc., e poi contestualmente o subito dopo in sede di concertazione reale con tutte le OO.SS. e le parti sociali interessate, nella costruzione di un patto sociale prima che costituzionale che metta al centro il lavoro e lo sviluppo e quindi la vera sicurezza e qualità della vita per tutti, non ultime le nuove generazioni.

Ciò premesso c'è solo da augurarsi che prevalga la "ragion di Stato" sugli interessi di coloro che fomentano, per interessi di "bottega", divisioni, guerre di religione e quant'altro, e che quindi siano subito stralciate norme come questo ormai famigerato art. 71, di difficile appplicazione e di dubbia costituzionalità, inserendole opportunamente riviste in un disegno di legge più articolato di riforma della pubblica amministrazione.

 

Sarebbe un modo dignitoso per smentire il luogo comune (in questo caso riferito al Governo): forte con i deboli e debole con i forti.

E’ tuttavia molto probabile che il governo non faccia marcia indietro se non con correzioni mirate a mantenere in essere il contenuto “politico essenziale” della norma, abbastanza palese:

- un attacco alle fasce di lavoratori pubblici a basso reddito, impossibilitati a trasformare lo stato di malattia in “aspettativa”, e/o alle fasce di lavoratori pubblici con minori “protezioni”, ossia con minori certezze di NON essere oggetto di controllo fiscale (dirigenti sanitari medici e non medici, dirigenti amministrativi, “quadri” e raccomandati vari, finti invalidi, informatori, amanti, e via “marciando”;

- l’isolamento di queste fasce “non protette” dal resto del pubblico impiego e soprattutto dalle fasce più deboli ed altrettanto non protette del lavoro privato, ivi compreso il c.d. “lavoro nero”

- un nuovo tassello nell’attacco ai settori del Paese non omogenei alle forze che attualmente governano.

Sul contenuto economico e politicamente “non sensibile” sembrano infatti già in atto i primi correttivi, con una strizzatina d’occhi alle fasce “protette”:

- Pubblico impiego, esplode la protesta: validi i certificati di malattia rilasciati dai medici di famiglia, secondo una prima autorevole interpretazione della nuova normativa. , per la serie: il potere dei medici non è assolutamente in discussione.

- Pubblica amministrazione: le norme sulle assenze per malattia "non si applicano alle malattie collegate a cause di servizio" , per la serie: ci siamo “accorti” di aver emanato una norma assurda per quanto riguarda soprattutto i componenti delle Forze dell’ordine e gli infortunati sul lavoro.

Rimarranno esclusi solo coloro , appartenenti alle fasce “non protette” che si ammalano realmente, e che non possono farsi sostituire dalla moglie o dal marito o da un parente o da un collega, a buon rendere, come può avvenire nel settore del lavoro autonomo, o che non hanno un’assicurazione coperta da un buon premio (e deducibile) che li metta al sicuro dal mancato guadagno in caso di fermo per malattia.

Su questi lavoratori il prelievo economico e il danno al bene della vita sarà ineludibile.

La parola sta dunque alle componenti politiche e sindacali più responsabili della nostra società, di opposizione ed anche di governo o a loro vicine, e quindi a tutte le “persone di buona volontà” oneste o che vogliono esserlo, che sono la reale maggioranza di questo nostro Paese, per unirsi in modo visibile in azioni concrete che assicurino le fasce più deboli, ma non solo, dell’impegno comune nel loro interesse ed in quello più generale del Paese, in questa come in altre e ancora più importanti questioni.

Basterà e sarà la premessa del cambiamento.

si comincia con la persecuzione contro gli unici lavoratori che in Italia pagano fino all'ultimo centesimo le tasse.

proprio bravo brunetta , scusa la b minuscola. mi dispiace che ho votato PDL,non lo rifarei più.fate pagare le tasse a chi non le ha mai pagate, l'Italia ne è piena zeppa.

fate pagare qualcosa soprattutto a qugli pseudomoralisti  che si ostinano a definire i dipendenti pubblici fannulloni e imbroglioni.

 

Anonimo 06 luglio 2008   09:43
L'utente ha risposto al commento di jpsh del 06 luglio 2008. Visualizza »

 

 

Stiamo parlando dell'art.71 (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria" - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 - Suppl. Ordinario n.152/L. I dipendenti interessati sono quelli indicati dall'art. 71, comma 1, e precisamente i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Quindi "... tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale" (v. art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165/2001.

Il citato art. 71 recita testualmente:

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

Si tratta quindi innanzitutto di una norma con un contenuto economico inserita in un provvedimento di carattere economico, il DL n. 112/2008, come enunciato nella disposizione di cui al comma 1, evidenziata in grassetto.

E' necessario quantificare la portata economica annua della norma nei grandi numeri delle assenze per malattia dei pubblici dipendenti interessati.

Detto ciò si può iniziare a discutere se i risparmi di spesa di cui si tratta possano a non possano essere conseguiti, da subito, in altro modo intervenendo su consulenze, appalti, esternalizzazioni, ecc., e poi contestualmente o subito dopo in sede di concertazione reale con tutte le OO.SS. e le parti sociali interessate, nella costruzione di un patto sociale prima che costituzionale che metta al centro il lavoro e lo sviluppo e quindi la vera sicurezza e qualità della vita per tutti, non ultime le nuove generazioni.

Ciò premesso c'è solo da augurarsi che prevalga la "ragion di Stato" sugli interessi di coloro che fomentano, per interessi di "bottega", divisioni, guerre di religione e quant'altro, e che quindi siano subito stralciate norme come questo ormai famigerato art. 71, di difficile appplicazione e di dubbia costituzionalità, inserendole opportunamente riviste in un disegno di legge più articolato di riforma della pubblica amministrazione.

 

Sarebbe un modo dignitoso per smentire il luogo comune (in questo caso riferito al Governo): forte con i deboli e debole con i forti.

E’ tuttavia molto probabile che il governo non faccia marcia indietro se non con correzioni mirate a mantenere in essere il contenuto “politico essenziale” della norma, abbastanza palese:

- un attacco alle fasce di lavoratori pubblici a basso reddito, impossibilitati a trasformare lo stato di malattia in “aspettativa”, e/o alle fasce di lavoratori pubblici con minori “protezioni”, ossia con minori certezze di NON essere oggetto di controllo fiscale (dirigenti sanitari medici e non medici, dirigenti amministrativi, “quadri” e raccomandati vari, finti invalidi, informatori, amanti, e via “marciando”;

- l’isolamento di queste fasce “non protette” dal resto del pubblico impiego e soprattutto dalle fasce più deboli ed altrettanto non protette del lavoro privato, ivi compreso il c.d. “lavoro nero”

- un nuovo tassello nell’attacco ai settori del Paese non omogenei alle forze che attualmente governano.

Sul contenuto economico e politicamente “non sensibile” sembrano infatti già in atto i primi correttivi, con una strizzatina d’occhi alle fasce “protette”:

- Pubblico impiego, esplode la protesta: validi i certificati di malattia rilasciati dai medici di famiglia, secondo una prima autorevole interpretazione della nuova normativa. , per la serie: il potere dei medici non è assolutamente in discussione.

- Pubblica amministrazione: le norme sulle assenze per malattia "non si applicano alle malattie collegate a cause di servizio" , per la serie: ci siamo “accorti” di aver emanato una norma assurda per quanto riguarda soprattutto i componenti delle Forze dell’ordine e gli infortunati sul lavoro.

Rimarranno esclusi solo coloro , appartenenti alle fasce “non protette” che si ammalano realmente, e che non possono farsi sostituire dalla moglie o dal marito o da un parente o da un collega, a buon rendere, come può avvenire nel settore del lavoro autonomo, o che non hanno un’assicurazione coperta da un buon premio (e deducibile) che li metta al sicuro dal mancato guadagno in caso di fermo per malattia.

Su questi lavoratori il prelievo economico e il danno al bene della vita sarà ineludibile.

La parola sta dunque alle componenti politiche e sindacali più responsabili della nostra società, di opposizione ed anche di governo o a loro vicine, e quindi a tutte le “persone di buona volontà” oneste o che vogliono esserlo, che sono la reale maggioranza di questo nostro Paese, per unirsi in modo visibile in azioni concrete che assicurino le fasce più deboli, ma non solo, dell’impegno comune nel loro interesse ed in quello più generale del Paese, in questa come in altre e ancora più importanti questioni.

Basterà e sarà la premessa del cambiamento.

Giusta questa indignazione su un provvedimento che fa apparire tutti i dipendenti pubblici dei fannulloni e degli imbroglioni ma non ho mai visto analoga indignazione davanti alle situazioni che hanno determinato questo provvedimento: dipendenti pubblici che usano le malattie come aggiunta ai giorni di ferie (soprattutto durante il periodo estivo il dipendente pubblico diventa cagionevole di salute e necessita di lunghi periodi di riposo); medici che rilasciano false certificazioni certi della loro impunità (del resto per la "privaci" - altra fesseria - non devono neanche scrivere il tipo di malattia e poi, i poveri medici, si basano sui sintomi esternati dal loro assistito e non possono mica richiedere costosi e lunghi esami clinici!!).

Come sempre succede per pochi individui (spero che siano pochi!!!) ne pagano le conseguenze tutta una categoria.

La colpa di tutto questo è di quella maggioranza di dipendenti pubblici onesti e lavoratori  che assistono impotenti alla "cannibalizzazione" della pubblica amministrazione. Che ben vengano norme più severe (magari un po più ponderate e meno frettolose)

Il dipendente pubblico Gianpaolo Simone

jpsh 06 luglio 2008   04:26

 

 

Stiamo parlando dell'art.71 (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria" - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 - Suppl. Ordinario n.152/L. I dipendenti interessati sono quelli indicati dall'art. 71, comma 1, e precisamente i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Quindi "... tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale" (v. art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165/2001.

Il citato art. 71 recita testualmente:

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

Si tratta quindi innanzitutto di una norma con un contenuto economico inserita in un provvedimento di carattere economico, il DL n. 112/2008, come enunciato nella disposizione di cui al comma 1, evidenziata in grassetto.

E' necessario quantificare la portata economica annua della norma nei grandi numeri delle assenze per malattia dei pubblici dipendenti interessati.

Detto ciò si può iniziare a discutere se i risparmi di spesa di cui si tratta possano a non possano essere conseguiti, da subito, in altro modo intervenendo su consulenze, appalti, esternalizzazioni, ecc., e poi contestualmente o subito dopo in sede di concertazione reale con tutte le OO.SS. e le parti sociali interessate, nella costruzione di un patto sociale prima che costituzionale che metta al centro il lavoro e lo sviluppo e quindi la vera sicurezza e qualità della vita per tutti, non ultime le nuove generazioni.

Ciò premesso c'è solo da augurarsi che prevalga la "ragion di Stato" sugli interessi di coloro che fomentano, per interessi di "bottega", divisioni, guerre di religione e quant'altro, e che quindi siano subito stralciate norme come questo ormai famigerato art. 71, di difficile appplicazione e di dubbia costituzionalità, inserendole opportunamente riviste in un disegno di legge più articolato di riforma della pubblica amministrazione.

 

Sarebbe un modo dignitoso per smentire il luogo comune (in questo caso riferito al Governo): forte con i deboli e debole con i forti.

E’ tuttavia molto probabile che il governo non faccia marcia indietro se non con correzioni mirate a mantenere in essere il contenuto “politico essenziale” della norma, abbastanza palese:

- un attacco alle fasce di lavoratori pubblici a basso reddito, impossibilitati a trasformare lo stato di malattia in “aspettativa”, e/o alle fasce di lavoratori pubblici con minori “protezioni”, ossia con minori certezze di NON essere oggetto di controllo fiscale (dirigenti sanitari medici e non medici, dirigenti amministrativi, “quadri” e raccomandati vari, finti invalidi, informatori, amanti, e via “marciando”;

- l’isolamento di queste fasce “non protette” dal resto del pubblico impiego e soprattutto dalle fasce più deboli ed altrettanto non protette del lavoro privato, ivi compreso il c.d. “lavoro nero”

- un nuovo tassello nell’attacco ai settori del Paese non omogenei alle forze che attualmente governano.

Sul contenuto economico e politicamente “non sensibile” sembrano infatti già in atto i primi correttivi, con una strizzatina d’occhi alle fasce “protette”:

- Pubblico impiego, esplode la protesta: validi i certificati di malattia rilasciati dai medici di famiglia, secondo una prima autorevole interpretazione della nuova normativa. , per la serie: il potere dei medici non è assolutamente in discussione.

- Pubblica amministrazione: le norme sulle assenze per malattia "non si applicano alle malattie collegate a cause di servizio" , per la serie: ci siamo “accorti” di aver emanato una norma assurda per quanto riguarda soprattutto i componenti delle Forze dell’ordine e gli infortunati sul lavoro.

Rimarranno esclusi solo coloro , appartenenti alle fasce “non protette” che si ammalano realmente, e che non possono farsi sostituire dalla moglie o dal marito o da un parente o da un collega, a buon rendere, come può avvenire nel settore del lavoro autonomo, o che non hanno un’assicurazione coperta da un buon premio (e deducibile) che li metta al sicuro dal mancato guadagno in caso di fermo per malattia.

Su questi lavoratori il prelievo economico e il danno al bene della vita sarà ineludibile.

La parola sta dunque alle componenti politiche e sindacali più responsabili della nostra società, di opposizione ed anche di governo o a loro vicine, e quindi a tutte le “persone di buona volontà” oneste o che vogliono esserlo, che sono la reale maggioranza di questo nostro Paese, per unirsi in modo visibile in azioni concrete che assicurino le fasce più deboli, ma non solo, dell’impegno comune nel loro interesse ed in quello più generale del Paese, in questa come in altre e ancora più importanti questioni.

Basterà e sarà la premessa del cambiamento.

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