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Il capogruppo al Senato del Pd Anna Finocchiaro si e' dimessa da deputato regionale. Si contendono il seggio Rita Borsellino, Bernardo Mattarella e Sonia Alfano.

25 maggio 2008 22:43
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 Il capogruppo al Senato del Pd Anna Finocchiaro si e' dimessa da deputato dell'Assemblea regionale siciliana e adesso si apre lo scontro sul suo successore. Ieri e' arrivata sul tavolo del neo Presidente dell'Ars, Francesco Cascio la comunicazione ufficiale della decisione di Anna Finocchiaro e gia' nelcorso della prossima seduta, prevista per mercoledi' prossimo, potrebbe ufficializzare le dimissioni. A contendere il seggio lasciato vacante dalla Finocchiaro non sono pochi.

A partire da Rita Borsellino, che ha gia' presentato una memoriain cui chiede la poltrona lasciata vuota. Ma c'e' anche Bernardo Mattarella, primo dei non eletti a Palermo e Sonia Alfano, candidata alla Presidenza della regione con gli 'Amici di Beppe Grillo'. La decisione definitiva spetta adesso alla Commissione verifica poteri dell'Ars che si insediera' sempre mercoledi'.

© Riproduzione riservata
Fonte: ansa
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Anonimo 30 maggio 2008   02:05

Il posto in ARS riservato al candidato presidente secondo classificato, se da esso rifiutato, per logica andrebbe assegnato al candidato presidente terzo classificato.

Anonimo 28 maggio 2008   19:14

Con la stessa logica con cui gli 8 deputati del listino del Presidente, non assegnati alla maggioranza per eccesso di eletti, sono stati attribuiti all'unica lista che ha superato la soglia di sbarramento del 5% prevista dalla legge e cioè al PD, anche il posto rimasto vacante a seguito delle dimissioni della Finocchiaro va attribuito alla stessa forza politica.  Come si giustificherebbe, in caso contrario, un gruppo di opposizione composto da un solo deputato? Non sarebbe in contraddizione con lo spirito della legge che, con l'introduzione dello sbarramento,  mira a ridurre la frammentazione?   Francesco - Castronovo

Anonimo 28 maggio 2008   18:35

Ho letto i pareri di diversi esperti che indicano nel primo dei non eletti della lista PD il candidato che ha diritto di sostituire la dimissionaria Anna Finocchiaro, eletta in quanto  seconda più votata alla carica di Presidente della Regione. Gli esperti del calibro del costituzionalista Giovanni Pitruzzella, dell'ex segretario generale dell'Assemblea regionale Pasquale Hamel e dell'Ufficio legislativo regionale, i più recenti, dopo quello epresso in tempi non sospetti (2005) da Ghersi e Scimè sul quaderno legislativo edito   dalla stessa Regione Siciliana concordano nell'attribure ai partiti di opposizione che superano la soglia di sbarramento del 5% previsto per legge il diritto alla surroga. L'unica lista ad aver superato lo sbarramento è quella del Partito Democratico e quindi appare evidente che è a questa formazione politica che va attribuito il posto vacante ed in particolare alla lista del PD della provincia di Palermo che è stata l'unica a non fruire della distribuzione degli 8 seggi del listino non attribuiti alla lista del Presidente Lombardo per eccesso di eletti. In questo caso la scelta cadrebbe sul primo dei non eletti del PD di Palerno che seppure per pochi voti risulta essere l'on.le Bernardo Mattarella. A questo punto  mi permetto di esprimere un pensiero personale sulla questione.  A prescindere dal diritto del PD palermitano di beneficiare  della surroga, il fatto di sapere che al posto della Finocchiaro, appartenente peraltro alla stessa forza politica,  entri in Assemblea  l'on.le Bernardo Mattarella,  sia per l'esperienza maturata alla vice presidenza del Consiglio provinciale di Palermo e alla stessa assemblea regionale nella passata legislatura sia perchè figlio dell'ex Presidente della Regione Piersanti, ucciso il 6 gennaio 1980 dalla mafia per il suo impegno intransigente nella sua attività politica di contrasto nei confronti della criminalità organizzata, mi riempie di orgoglio come penso a tutti i siciliani che guardano con preoccupazione ma anche con speranza alle sorti di questa regione. Franco Pizzuto - Palermo

Anonimo 26 maggio 2008   19:03
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Osservazione pertinente ed esatta che rafforza la funzione del capolista come rappresentante dell'intera coalizione, e non di una singola sua parte. Ed allora, accogliendo il suo suggerimento, si potrebbe ipotizzare che a succedere alla Finocchiaro sia un membro della sua lista regionale. E qui il problema si complica ulteriormente perché risultano, mi pare, tutti eletti.

 

SC

Purtroppo non condivido: non possono essere eletti nè candidati del listino (perchè la loro funzione è altra, come già detto), nè candidati presenti in liste provinciali perchè la legge assegna il seggio (diritto di tribuna) a "capolista di lista regionale".  Temo che sarà un giudice, non una Commissione, alla fine a decidere.

DD

Anonimo 26 maggio 2008   18:41

Tutto questo dibattito riporta a due considerazioni non marginali :

1) La Finocchiaro con la sua opzione per il Senato ci ha messi in un bel casino e ci ha ricondotto a valutare la pesantezza della sua scelta addirittura NON PREVISTA dalla normativa elettorale inventata da Pinuccio Tatarella .Viene ,si candida ,perde ,se ne va : un comportamento spregiudicato ,sprezzante ,cinico ed insultante per la Sicilia tutta.

2) Il caso ha portato in evidenza la necessità di emendare il Tatarellum normando anche un'ipote si questo tipo. Così come il caso Cuffaro ha messo in luce la follia di sciogliere un organo legislativo per morte ,dimissioni o grave impedimento del Presidente eletto . Bisogna introdurre (come negli USA) il tandem Presidente-vice Presidente. Altrimenti il meccanismo rischia inceppamenti continui e diviene inefficace perchè troppo rischioso (chiederemo ai candidati-Presidente un certificato di "sana e robusta costituzione" ?

Anonimo 26 maggio 2008   18:10
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La Finocchiaro è stata capolista di una lista regionale: il capolista è l'unico a non essere obbligato ad essere candidato in liste provinciali mentre gli altri candidati, per essere eletti, devono far parte di almeno una lista provinciale.

La funzione dei candidati della lista regionale è solo funzionale al premio di maggioranza, quindi è eventuale, ove ne ricorrano le condizioni (V. il caso Lo Porto, presente nel "listino" Lombardo, ma non eletto perchè non è scattato, "per eccesso", il premio di maggioranza, nè ha raccolto sufficiente numero di voti nella lista provinciale in cui era inserito). 

DD

Osservazione pertinente ed esatta che rafforza la funzione del capolista come rappresentante dell'intera coalizione, e non di una singola sua parte. Ed allora, accogliendo il suo suggerimento, si potrebbe ipotizzare che a succedere alla Finocchiaro sia un membro della sua lista regionale. E qui il problema si complica ulteriormente perché risultano, mi pare, tutti eletti.

 

SC

Anonimo 26 maggio 2008   17:51
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Il posto della Finocchiaro va, per previsione della legge, ad un "capolista di lista regionale" secondo la previsione dell'art. 1, bis. La legge, come è noto, è stata modificata. Forse facciamo riferimento a testi diversi

 

"Art. 1 bis. - Sistema elettorale - 1. L'Assemblea regionale siciliana è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

 

2. Il territorio della Regione è ripartito in tante circoscrizioni quante sono le province regionali. L'ambito della circoscrizione coincide con il territorio provinciale. Il comune capoluogo di provincia è anche capoluogo della circoscrizione corrispondente.

3. Ad ogni circoscrizione corrisponde un collegio elettorale.

4. Ottanta seggi sono attribuiti in ragione proporzionale sulla base di liste di candidati concorrenti nei collegi elettorali provinciali.

5. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo, sommando i voti validi conseguiti nei collegi elettorali provinciali, abbia ottenuto nell'intera Regione una cifra elettorale inferiore al 5 per cento del totale regionale dei voti validi espressi.

6. Il candidato alla carica di Presidente della Regione è il capolista di una lista regionale.

7. Ciascuna lista regionale deve comprendere un numero di candidati pari a nove, incluso il capolista.

8. Tutti i candidati di ogni lista regionale, dopo il capolista, devono essere inseriti nell'ordine di lista secondo un criterio di alternanza fra uomini e donne.

9. I candidati delle liste regionali, ad eccezione del capolista, devono essere contestualmente candidati in una delle liste provinciali collegate.

10. Viene proclamato eletto alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale il capolista della lista regionale che consegue il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

11. Viene altresì proclamato eletto deputato regionale il capolista della lista regionale che ottiene una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata.

 

Anche l'art. 60 della L. 29/1951 è stato modificato:

 

Art. 27.

 

Surrogazioni di deputati

1. L'articolo 60 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 60. - Surrogazioni di deputati - 1. Quando per dimissioni o qualsiasi altra causa rimanga vacante o temporaneamente vacante un seggio attribuito ad un deputato eletto in un collegio, il seggio è assegnato al candidato che, nella stessa lista e nello stesso collegio, segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2bis.

2. Qualora la lista provinciale abbia esaurito i propri candidati, si considera la graduatoria regionale del gruppo di liste comprendente la lista del deputato il cui seggio si è reso vacante, determinata ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 2ter. Il seggio viene quindi assegnato alla lista provinciale la cui percentuale è collocata al primo posto nella graduatoria regionale ed attribuito al candidato che nella lista medesima risulti primo dei non eletti secondo la graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2bis.

3. Ogniqualvolta si attribuisca un seggio ad una lista in un collegio ai sensi del comma 2, la graduatoria regionale del gruppo cui quella lista appartiene scorre, cosicché la volta successiva si passa al collegio che, nell'ordine della graduatoria, segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio.

4. Quando per dimissioni o qualsiasi altra causa, ivi compresa la nomina ad assessore regionale, rimanga vacante un seggio attribuito ad un candidato della lista regionale, il seggio è attribuito al gruppo di liste cui il deputato eletto nella lista regionale aveva dichiarato di aderire nell'atto di accettazione della candidatura, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3ter, ed assegnato alla lista del predetto gruppo presentata nel collegio provinciale indicato dal deputato medesimo come proprio collegio di riferimento.

Viene proclamato eletto il candidato che in tale lista provinciale risulti primo dei non eletti secondo la graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2bis.

5. Quando non sia possibile attribuire il seggio con le modalità di cui al comma 4, perché la lista provinciale ha esaurito i propri candidati, si considera la graduatoria regionale del gruppo di liste comprendente quella lista e si osservano poi le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

6. Le disposizioni dei precedenti commi trovano applicazione anche quando occorra procedere alla temporanea sostituzione di un deputato sospeso dalla carica ai sensi dell'articolo 15, comma 4bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel testo introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.".

 

L'art. 60.4 da me citato corrisponde al testo sostituito dall'art. 27 della legge regionale n. 7/2005. Ciò, come diceva qualcuno, per la precisione...

Ciò premesso, mi limito ad osservare che l'art 1 bis non dice affatto che il posto della Finocchiaro va ad un capolista di lista regionale perché esso non si occupa della surrogazione dei deputati (di cui tratta per l'appunto il citato art. 60) ma, cito testualmente, della proclamazione a deputato regionale del capolista della lista regionale che ottiene una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale più votata, cioè in poche parole del candidato presidente piazzatosi secondo, e non quindi degli altri (terzi, quarti, ecc.).

Ribadisco: la legge non prevede il caso e tutte le soluzioni sono possibili, a patto però che siano giuridicamente argomentate e rispondano ai canoni interpretativi previsti nelle disposizioni preliminari del codice civile.

 

SC

Anonimo 26 maggio 2008   17:50
L'utente ha risposto al commento anonimo del 26 maggio 2008. Visualizza »

Art. 60.4 legge regionale n. 29/1951:

 

Quando per dimissioni o per qualsiasi altra causa, ivi compresa la nomina ad assessore regionale, rimanga vacante un seggio attribuito ad un candidato della lista regionale, il seggio è attribuito al gruppo di liste cui il deputato eletto nella lista regionale aveva dichiarato di aderire nell'atto di accettazione della candidatura, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 ter, ed assegnato alla lista del predetto gruppo presentata nel collegio provinciale indicato dal deputato medesimo come proprio collegio di riferimento. Viene proclamato eletto il candidato che in tale lista provinciale risulti primo dei non eletti secondo la graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 bis.

 

L'obiezione che mi si può muovere è scontata: la Finocchiaro non va assimilata agli altri componenti della lista regionale in quanto candidata presidente della Regione.

Risposta: è vero, ma fa comunque parte della lista regionale; in tal caso alla deficienza della formulazione letterale della disposizione soccorre l'interpretazione sistematica che risalendo alla ratio della norma (ripeto non premiare qualunque minoranza, ma la maggiore minoranza in quanto Opposizione), consente di far rimanere il seggio nell'ambito della coalizione migliore sconfitta.

Ciò premesso, avremmo tutti fatto volentieri a meno di discutere tali problemi se non ci fosse stata una candidata che ha considerato la Sicilia come un autobus su cui salire e da cui scendere a proprio piacimento (anzi scusate, in base alla Volontà del Partito, come se quella degli elettori non contasse nulla..)

Ad essere eccessivamente ottimisti si potrebbe dire che proprio perché confidava nell'etica della responsabilità, il legislatore siciliano non si è nemmeno posto il problema. Ciò rende probabili, ma non assolutamente certe, tutte le soluzioni (compresa la mia). Il che, mi sia consentito, dovrebbe consigliare minori certezze di quelle che traspaiono da taluni interventi.

 

SC  

 

La Finocchiaro è stata capolista di una lista regionale: il capolista è l'unico a non essere obbligato ad essere candidato in liste provinciali mentre gli altri candidati, per essere eletti, devono far parte di almeno una lista provinciale.

La funzione dei candidati della lista regionale è solo funzionale al premio di maggioranza, quindi è eventuale, ove ne ricorrano le condizioni (V. il caso Lo Porto, presente nel "listino" Lombardo, ma non eletto perchè non è scattato, "per eccesso", il premio di maggioranza, nè ha raccolto sufficiente numero di voti nella lista provinciale in cui era inserito). 

DD

Anonimo 26 maggio 2008   17:12
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Art. 60.4 legge regionale n. 29/1951:

 

Quando per dimissioni o per qualsiasi altra causa, ivi compresa la nomina ad assessore regionale, rimanga vacante un seggio attribuito ad un candidato della lista regionale, il seggio è attribuito al gruppo di liste cui il deputato eletto nella lista regionale aveva dichiarato di aderire nell'atto di accettazione della candidatura, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 ter, ed assegnato alla lista del predetto gruppo presentata nel collegio provinciale indicato dal deputato medesimo come proprio collegio di riferimento. Viene proclamato eletto il candidato che in tale lista provinciale risulti primo dei non eletti secondo la graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 bis.

 

L'obiezione che mi si può muovere è scontata: la Finocchiaro non va assimilata agli altri componenti della lista regionale in quanto candidata presidente della Regione.

Risposta: è vero, ma fa comunque parte della lista regionale; in tal caso alla deficienza della formulazione letterale della disposizione soccorre l'interpretazione sistematica che risalendo alla ratio della norma (ripeto non premiare qualunque minoranza, ma la maggiore minoranza in quanto Opposizione), consente di far rimanere il seggio nell'ambito della coalizione migliore sconfitta.

Ciò premesso, avremmo tutti fatto volentieri a meno di discutere tali problemi se non ci fosse stata una candidata che ha considerato la Sicilia come un autobus su cui salire e da cui scendere a proprio piacimento (anzi scusate, in base alla Volontà del Partito, come se quella degli elettori non contasse nulla..)

Ad essere eccessivamente ottimisti si potrebbe dire che proprio perché confidava nell'etica della responsabilità, il legislatore siciliano non si è nemmeno posto il problema. Ciò rende probabili, ma non assolutamente certe, tutte le soluzioni (compresa la mia). Il che, mi sia consentito, dovrebbe consigliare minori certezze di quelle che traspaiono da taluni interventi.

 

SC  

 

Il posto della Finocchiaro va, per previsione della legge, ad un "capolista di lista regionale" secondo la previsione dell'art. 1, bis. La legge, come è noto, è stata modificata. Forse facciamo riferimento a testi diversi

 

"Art. 1 bis. - Sistema elettorale - 1. L'Assemblea regionale siciliana è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

 

2. Il territorio della Regione è ripartito in tante circoscrizioni quante sono le province regionali. L'ambito della circoscrizione coincide con il territorio provinciale. Il comune capoluogo di provincia è anche capoluogo della circoscrizione corrispondente.

3. Ad ogni circoscrizione corrisponde un collegio elettorale.

4. Ottanta seggi sono attribuiti in ragione proporzionale sulla base di liste di candidati concorrenti nei collegi elettorali provinciali.

5. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo, sommando i voti validi conseguiti nei collegi elettorali provinciali, abbia ottenuto nell'intera Regione una cifra elettorale inferiore al 5 per cento del totale regionale dei voti validi espressi.

6. Il candidato alla carica di Presidente della Regione è il capolista di una lista regionale.

7. Ciascuna lista regionale deve comprendere un numero di candidati pari a nove, incluso il capolista.

8. Tutti i candidati di ogni lista regionale, dopo il capolista, devono essere inseriti nell'ordine di lista secondo un criterio di alternanza fra uomini e donne.

9. I candidati delle liste regionali, ad eccezione del capolista, devono essere contestualmente candidati in una delle liste provinciali collegate.

10. Viene proclamato eletto alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale il capolista della lista regionale che consegue il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

11. Viene altresì proclamato eletto deputato regionale il capolista della lista regionale che ottiene una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata.

 

Anche l'art. 60 della L. 29/1951 è stato modificato:

 

Art. 27.

 

Surrogazioni di deputati

1. L'articolo 60 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 60. - Surrogazioni di deputati - 1. Quando per dimissioni o qualsiasi altra causa rimanga vacante o temporaneamente vacante un seggio attribuito ad un deputato eletto in un collegio, il seggio è assegnato al candidato che, nella stessa lista e nello stesso collegio, segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2bis.

2. Qualora la lista provinciale abbia esaurito i propri candidati, si considera la graduatoria regionale del gruppo di liste comprendente la lista del deputato il cui seggio si è reso vacante, determinata ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 2ter. Il seggio viene quindi assegnato alla lista provinciale la cui percentuale è collocata al primo posto nella graduatoria regionale ed attribuito al candidato che nella lista medesima risulti primo dei non eletti secondo la graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2bis.

3. Ogniqualvolta si attribuisca un seggio ad una lista in un collegio ai sensi del comma 2, la graduatoria regionale del gruppo cui quella lista appartiene scorre, cosicché la volta successiva si passa al collegio che, nell'ordine della graduatoria, segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio.

4. Quando per dimissioni o qualsiasi altra causa, ivi compresa la nomina ad assessore regionale, rimanga vacante un seggio attribuito ad un candidato della lista regionale, il seggio è attribuito al gruppo di liste cui il deputato eletto nella lista regionale aveva dichiarato di aderire nell'atto di accettazione della candidatura, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3ter, ed assegnato alla lista del predetto gruppo presentata nel collegio provinciale indicato dal deputato medesimo come proprio collegio di riferimento.

Viene proclamato eletto il candidato che in tale lista provinciale risulti primo dei non eletti secondo la graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2bis.

5. Quando non sia possibile attribuire il seggio con le modalità di cui al comma 4, perché la lista provinciale ha esaurito i propri candidati, si considera la graduatoria regionale del gruppo di liste comprendente quella lista e si osservano poi le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

6. Le disposizioni dei precedenti commi trovano applicazione anche quando occorra procedere alla temporanea sostituzione di un deputato sospeso dalla carica ai sensi dell'articolo 15, comma 4bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel testo introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.".

 

Anonimo 26 maggio 2008   16:10
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Quindi ,secondo Lei ,la Finocchiaro potrebbe scegliere liberamente a quale provincia regalare un deputato del suo partito ?

Tutto questo non sta in piedi. l'ottantanovesimo seggio spetta ad un candidato alla Presidenza della Regione. Non al rappresentante di una singola provincia. Nè la legge riconosce alcun diritto discrezionale di successione nè a Lombardo ,nè alla Finocchiaro. Non sognamo. Anzi ,non facciamo incubi. Sarebbe roba da Medio Evo.

Io non lo prendo ,dunque decido a chi "passarlo" ? Nossignori ,proprio questo è escluso.

Art. 60.4 legge regionale n. 29/1951:

 

Quando per dimissioni o per qualsiasi altra causa, ivi compresa la nomina ad assessore regionale, rimanga vacante un seggio attribuito ad un candidato della lista regionale, il seggio è attribuito al gruppo di liste cui il deputato eletto nella lista regionale aveva dichiarato di aderire nell'atto di accettazione della candidatura, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 ter, ed assegnato alla lista del predetto gruppo presentata nel collegio provinciale indicato dal deputato medesimo come proprio collegio di riferimento. Viene proclamato eletto il candidato che in tale lista provinciale risulti primo dei non eletti secondo la graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 bis.

 

L'obiezione che mi si può muovere è scontata: la Finocchiaro non va assimilata agli altri componenti della lista regionale in quanto candidata presidente della Regione.

Risposta: è vero, ma fa comunque parte della lista regionale; in tal caso alla deficienza della formulazione letterale della disposizione soccorre l'interpretazione sistematica che risalendo alla ratio della norma (ripeto non premiare qualunque minoranza, ma la maggiore minoranza in quanto Opposizione), consente di far rimanere il seggio nell'ambito della coalizione migliore sconfitta.

Ciò premesso, avremmo tutti fatto volentieri a meno di discutere tali problemi se non ci fosse stata una candidata che ha considerato la Sicilia come un autobus su cui salire e da cui scendere a proprio piacimento (anzi scusate, in base alla Volontà del Partito, come se quella degli elettori non contasse nulla..)

Ad essere eccessivamente ottimisti si potrebbe dire che proprio perché confidava nell'etica della responsabilità, il legislatore siciliano non si è nemmeno posto il problema. Ciò rende probabili, ma non assolutamente certe, tutte le soluzioni (compresa la mia). Il che, mi sia consentito, dovrebbe consigliare minori certezze di quelle che traspaiono da taluni interventi.

 

SC  

 

Anonimo 26 maggio 2008   14:58
L'utente ha risposto al commento anonimo del 26 maggio 2008. Visualizza »

La ragione della attribuzione di diritto di un seggio al candidato Presidente migliore sconfitto va ricercata nell'esigenza di garantire alla minoranza politica più votata la possibilità di contrapporsi, come Opposizione, al Presidente eletto, secondo la logica di una democrazia parlamentare maggioritaria quale quella che si è instaurata dopo la riforma della forma di governo siciliana approvata nel 2001.

Il seggio quindi non può andare ad una qualunque delle minoranze uscite sconfitte dal voto, ma alla maggiore minoranza, rappresentata dal candidato Presidente arrivato secondo nella competizione elettorale.

In tal caso, avendo la Finocchiaro (se non erro) indicato, come tutti gli altri membri del listino, la lista con cui si è collegata ed il collegio elettorale provinciale di riferimento, a lei subentrerà il primo dei non eletti della lista provinciale prescelta.

 

SC

Quindi ,secondo Lei ,la Finocchiaro potrebbe scegliere liberamente a quale provincia regalare un deputato del suo partito ?

Tutto questo non sta in piedi. l'ottantanovesimo seggio spetta ad un candidato alla Presidenza della Regione. Non al rappresentante di una singola provincia. Nè la legge riconosce alcun diritto discrezionale di successione nè a Lombardo ,nè alla Finocchiaro. Non sognamo. Anzi ,non facciamo incubi. Sarebbe roba da Medio Evo.

Io non lo prendo ,dunque decido a chi "passarlo" ? Nossignori ,proprio questo è escluso.

Anonimo 26 maggio 2008   12:02
L'utente ha risposto al commento anonimo del 26 maggio 2008. Visualizza »

La ragione della attribuzione di diritto di un seggio al candidato Presidente migliore sconfitto va ricercata nell'esigenza di garantire alla minoranza politica più votata la possibilità di contrapporsi, come Opposizione, al Presidente eletto, secondo la logica di una democrazia parlamentare maggioritaria quale quella che si è instaurata dopo la riforma della forma di governo siciliana approvata nel 2001.

Il seggio quindi non può andare ad una qualunque delle minoranze uscite sconfitte dal voto, ma alla maggiore minoranza, rappresentata dal candidato Presidente arrivato secondo nella competizione elettorale.

In tal caso, avendo la Finocchiaro (se non erro) indicato, come tutti gli altri membri del listino, la lista con cui si è collegata ed il collegio elettorale provinciale di riferimento, a lei subentrerà il primo dei non eletti della lista provinciale prescelta.

 

SC

Sonia Alfano ha uno status di "capolista di lista regionale" che nessun candidato del listino di Anna Finocchiaro, nè di lista provinciale collegata, può vantare. Grazie al voto disgiunto, Sonia Alfano ha ottenuto 23.000 voti di elettori non collegati alla sua lista provenienti, presumibilmente, sia da elettori di centro-sinistra diffidenti della Finocchiaro, ma anche di centro-destra, non amanti di Lombardo.

La Commissione verifica dei poteri rischia di prendere decisioni "politiche" invece che giuridiche, in palese conflitto di interesse di suoi membri (PD).

E' infine danotare come a contendersi il seggio siano tre familiari di vittime della mafia: un po' di fair play non guasterebbe.

DD

Anonimo 26 maggio 2008   11:52
L'utente ha risposto al commento anonimo del 26 maggio 2008. Visualizza »

 

Con le dimissioni della sen. Anna Finocchiaro si aprirà un appassionante caso giuridico circa l’attribuzione del seggio riservatole all’ARS. Un caso giuridico, più che politico, in quanto si tratta di applicare la legge elettorale siciliana anche in mancanza di un’apposita previsione circa la rinuncia, da parte del principale sfidante al Presidente eletto, ad essere presente in Assemblea. E’, viceversa, previsto e regolato il meccanismo di subentro, in caso di dimissioni, decesso o decadenza, di altro comune deputato.

La legge elettorale siciliana prevede due elezioni celebrate contestualmente: quella per la carica di Presidente della Regione -che è pure membro di diritto dell’Assemblea assieme al suo principale sfidante (a differenza di quanto avviene per i Sindaci che non diventano pure consiglieri comunali)- attraverso la presentazione di “liste regionali” e con la previsione del voto disgiunto e quella che invece, attraverso “liste provinciali”, mira all’assegnazione, secondo criteri proporzionali e una soglia di sbarramento del 5%, di 80 seggi. Gli ultimi 8 seggi vengono invece assegnati in base ad un “premio di maggioranza” che può anche non scattare, come recentemente è avvenuto, nel caso in cui la maggioranza dovesse “stravincere” perché la legge vuole che, comunque, il rapporto tra maggioranza e minoranza giochi tra un minimo e un massimo.

In pratica, dei 90 seggi previsti dalla legge, due sono riservati al Presidente e al suo principale sfidante (“capolista di lista regionale”) secondo il cosiddetto “diritto di tribuna”, mentre gli altri 88 vengono assegnati alle liste provinciali che avessero superato la soglia di sbarramento, secondo criteri proporzionali ovvero attingendo al “listino” del Presidente nel caso in cui dovesse scattare il ”premio di maggioranza”. I candidati dei listini, per essere eletti, devono però gareggiare nelle liste provinciali che superino lo sbarramento.

Il meccanismo sarà pure un po’ contorto, ma sono comunque evidenti le finalità che si intendono perseguire: elezione diretta di un Presidente forte di una stabile maggioranza, attraverso un mix di proporzionale, soglia di sbarramento ed eventuale premio di maggioranza, assieme ad un’adeguata presenza dell’opposizione, obiettivo perseguito attraverso il seggio riservato al principale candidato Presidente su base regionale così come con la previsione di un numero minimo di deputati eletti attraverso le sole liste provinciali, visto che il listino ha altra finalità (premio di maggioranza).

Il seggio che la sen. Finocchiaro lascia è quindi quello riservato al principale sfidante del Presidente uscito vincitore dalle urne e il problema giuridico che ne deriva riguarda, conseguentemente, come non disattendere questa specifica previsione della legge elettorale siciliana.

Per il ragionamento sinora svolto, il seggio in discussione non può che essere assegnato, in modo sicuramente singolare, ma non più singolare della personale decisione che ha prodotto la discussione stessa, al terzo capolista di lista regionale uscito dalle urne: Sonia Alfano. Dura lex, sed lex!

Condivido. Proprio sul terreno dello "spirito" della Legge. I seggi attribuiti ai candidati delle province sono 88 mentre 2 sono "riservati" ai candidati alla Presidenza. Che NON sono candidati nè d'una provincia ,nè d'un solo partito MA DI TUTTA LA COALIZIONE che li appoggia.

QUINDI IL SEGGIO DELLA FINOCCHIARO NON PUO' ANDARE AD UN CANDIDATO-DEPUTATO DEL PD .

Deve andare per forza ,ope legis, ad un altro candidato alla Presidenza.

In questo caso ,alla terza piazzata. E cioè a Sonia Alfano.

In un mondo "normale" le farei già le congratulazioni...ma in questo....non lo so

Anonimo 26 maggio 2008   10:57
L'utente ha risposto al commento anonimo del 26 maggio 2008. Visualizza »

 

Con le dimissioni della sen. Anna Finocchiaro si aprirà un appassionante caso giuridico circa l’attribuzione del seggio riservatole all’ARS. Un caso giuridico, più che politico, in quanto si tratta di applicare la legge elettorale siciliana anche in mancanza di un’apposita previsione circa la rinuncia, da parte del principale sfidante al Presidente eletto, ad essere presente in Assemblea. E’, viceversa, previsto e regolato il meccanismo di subentro, in caso di dimissioni, decesso o decadenza, di altro comune deputato.

La legge elettorale siciliana prevede due elezioni celebrate contestualmente: quella per la carica di Presidente della Regione -che è pure membro di diritto dell’Assemblea assieme al suo principale sfidante (a differenza di quanto avviene per i Sindaci che non diventano pure consiglieri comunali)- attraverso la presentazione di “liste regionali” e con la previsione del voto disgiunto e quella che invece, attraverso “liste provinciali”, mira all’assegnazione, secondo criteri proporzionali e una soglia di sbarramento del 5%, di 80 seggi. Gli ultimi 8 seggi vengono invece assegnati in base ad un “premio di maggioranza” che può anche non scattare, come recentemente è avvenuto, nel caso in cui la maggioranza dovesse “stravincere” perché la legge vuole che, comunque, il rapporto tra maggioranza e minoranza giochi tra un minimo e un massimo.

In pratica, dei 90 seggi previsti dalla legge, due sono riservati al Presidente e al suo principale sfidante (“capolista di lista regionale”) secondo il cosiddetto “diritto di tribuna”, mentre gli altri 88 vengono assegnati alle liste provinciali che avessero superato la soglia di sbarramento, secondo criteri proporzionali ovvero attingendo al “listino” del Presidente nel caso in cui dovesse scattare il ”premio di maggioranza”. I candidati dei listini, per essere eletti, devono però gareggiare nelle liste provinciali che superino lo sbarramento.

Il meccanismo sarà pure un po’ contorto, ma sono comunque evidenti le finalità che si intendono perseguire: elezione diretta di un Presidente forte di una stabile maggioranza, attraverso un mix di proporzionale, soglia di sbarramento ed eventuale premio di maggioranza, assieme ad un’adeguata presenza dell’opposizione, obiettivo perseguito attraverso il seggio riservato al principale candidato Presidente su base regionale così come con la previsione di un numero minimo di deputati eletti attraverso le sole liste provinciali, visto che il listino ha altra finalità (premio di maggioranza).

Il seggio che la sen. Finocchiaro lascia è quindi quello riservato al principale sfidante del Presidente uscito vincitore dalle urne e il problema giuridico che ne deriva riguarda, conseguentemente, come non disattendere questa specifica previsione della legge elettorale siciliana.

Per il ragionamento sinora svolto, il seggio in discussione non può che essere assegnato, in modo sicuramente singolare, ma non più singolare della personale decisione che ha prodotto la discussione stessa, al terzo capolista di lista regionale uscito dalle urne: Sonia Alfano. Dura lex, sed lex!

La ragione della attribuzione di diritto di un seggio al candidato Presidente migliore sconfitto va ricercata nell'esigenza di garantire alla minoranza politica più votata la possibilità di contrapporsi, come Opposizione, al Presidente eletto, secondo la logica di una democrazia parlamentare maggioritaria quale quella che si è instaurata dopo la riforma della forma di governo siciliana approvata nel 2001.

Il seggio quindi non può andare ad una qualunque delle minoranze uscite sconfitte dal voto, ma alla maggiore minoranza, rappresentata dal candidato Presidente arrivato secondo nella competizione elettorale.

In tal caso, avendo la Finocchiaro (se non erro) indicato, come tutti gli altri membri del listino, la lista con cui si è collegata ed il collegio elettorale provinciale di riferimento, a lei subentrerà il primo dei non eletti della lista provinciale prescelta.

 

SC

Anonimo 26 maggio 2008   09:46

 

Con le dimissioni della sen. Anna Finocchiaro si aprirà un appassionante caso giuridico circa l’attribuzione del seggio riservatole all’ARS. Un caso giuridico, più che politico, in quanto si tratta di applicare la legge elettorale siciliana anche in mancanza di un’apposita previsione circa la rinuncia, da parte del principale sfidante al Presidente eletto, ad essere presente in Assemblea. E’, viceversa, previsto e regolato il meccanismo di subentro, in caso di dimissioni, decesso o decadenza, di altro comune deputato.

La legge elettorale siciliana prevede due elezioni celebrate contestualmente: quella per la carica di Presidente della Regione -che è pure membro di diritto dell’Assemblea assieme al suo principale sfidante (a differenza di quanto avviene per i Sindaci che non diventano pure consiglieri comunali)- attraverso la presentazione di “liste regionali” e con la previsione del voto disgiunto e quella che invece, attraverso “liste provinciali”, mira all’assegnazione, secondo criteri proporzionali e una soglia di sbarramento del 5%, di 80 seggi. Gli ultimi 8 seggi vengono invece assegnati in base ad un “premio di maggioranza” che può anche non scattare, come recentemente è avvenuto, nel caso in cui la maggioranza dovesse “stravincere” perché la legge vuole che, comunque, il rapporto tra maggioranza e minoranza giochi tra un minimo e un massimo.

In pratica, dei 90 seggi previsti dalla legge, due sono riservati al Presidente e al suo principale sfidante (“capolista di lista regionale”) secondo il cosiddetto “diritto di tribuna”, mentre gli altri 88 vengono assegnati alle liste provinciali che avessero superato la soglia di sbarramento, secondo criteri proporzionali ovvero attingendo al “listino” del Presidente nel caso in cui dovesse scattare il ”premio di maggioranza”. I candidati dei listini, per essere eletti, devono però gareggiare nelle liste provinciali che superino lo sbarramento.

Il meccanismo sarà pure un po’ contorto, ma sono comunque evidenti le finalità che si intendono perseguire: elezione diretta di un Presidente forte di una stabile maggioranza, attraverso un mix di proporzionale, soglia di sbarramento ed eventuale premio di maggioranza, assieme ad un’adeguata presenza dell’opposizione, obiettivo perseguito attraverso il seggio riservato al principale candidato Presidente su base regionale così come con la previsione di un numero minimo di deputati eletti attraverso le sole liste provinciali, visto che il listino ha altra finalità (premio di maggioranza).

Il seggio che la sen. Finocchiaro lascia è quindi quello riservato al principale sfidante del Presidente uscito vincitore dalle urne e il problema giuridico che ne deriva riguarda, conseguentemente, come non disattendere questa specifica previsione della legge elettorale siciliana.

Per il ragionamento sinora svolto, il seggio in discussione non può che essere assegnato, in modo sicuramente singolare, ma non più singolare della personale decisione che ha prodotto la discussione stessa, al terzo capolista di lista regionale uscito dalle urne: Sonia Alfano. Dura lex, sed lex!

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