Come è noto, prima del 1840 i francobolli non esistevano e la tassa postale non veniva di regola corrisposta in partenza da chi spediva la lettera, ma in arrivo dal destinatario: il costo variava in funzione del peso e della distanza che doveva percorrere il corriere per il recapito.
Questo sistema, comunemente denominato “Tassiano”, dal nome della celebre famiglia di “imprenditori postali”, concessionari di numerosi servizi di posta europei, presentava alcuni punti deboli, il più “pericoloso” dei quali era quello della possibilità di elusione ed evasione della tassa postale.
Il servizio postale era costoso, soggetto a numerosi errori e a complicazioni dovute ai conteggi da effettuare alle frontiere, dove nei posti di cambio venivano compensate le partite dei diversi Corrieri nelle diverse Valute: un vero rompicapo.
A fronte di un costo relativamente elevato, non era raro che i cittadini eludessero la tassa affidando le corrispondenze a corrieri occasionali o di frodo, costume molto diffuso in Europa e in particolare in Gran Bretagna.
Per motivi politici, militari e strategici, fin dal XV Secolo, la maggior parte degli Stati dichiararono il monopolio del servizio postale, per gestirlo direttamente o conferirlo in concessione a privati, con l’obbligo per questi di esercitarlo secondo particolari regole, tra le quali l’obbligo del trasporto gratuito delle corrispondenze amministrative, militari e di servizio di Stato in senso lato.
Nell’uno e nell’altro caso, venivano coinvolti gli interessi economici della Corona, ma anche quelli amministrativi e politici, tenuto conto che fino a qualche decennio fa, la corrispondenza e quindi la gestione del servizio postale, rivestiva un’importanza strategica politica e militare di massimo livello, perché fonte privilegiata (se non unica) della circolazione delle informazioni.
Anche in Sicilia, il servizio postale era strutturato sul modello Tassiano, con pagamento di regola a carico del destinatario (lettere “schiave”), e con la possibilità, invero utilizzata di rado, di pagare in partenza a cura del mittente (lettere “franche”) .
Naturalmente sussistevano molteplici esenzioni accordate agli Enti Pubblici, e ad alcuni Uffici ritenuti strumentali all’Amministrazione dello Stato: le corrispondenze che godevano di queste esenzioni, venivano indicate come lettere di “Real Servizio”.
Una lunga diatriba, mai sopita, contrappose l’Amministrazione delle Poste agli Ordini ecclesiastici, che pretendevano una franchigia generalizzata per la loro corrispondenza, privilegio che non fu mai accordato. Spesso le missive prima trattate come “franche” di porto, venivano tassate a destinazione.
Si riscontrano perfino casi in cui alti Prelati si sono rifiutati “per protesta”, di pagare la tassa in arrivo, rinunciando alla lettera, che in un caso ritroviamo archiviata con l’impronta ovale “SCARTO”, apposta a Palermo presso il Regio Officio del Corriere Maggiore.
Negli ultimi anni, sono state ritrovate alcune corrispondenze tra ecclesiastici, viaggiate abusivamente al di fuori del servizio postale “ufficiale”, con trasporto a cura di corrieri privati, di fortuna o di cortesia, e verosimilmente approfittando dei frequenti spostamenti dei frati, così come già avvenuto nell’Europa centrale nel XV e XVI secolo (poste conventuali). L’esiguità del materiale a disposizione non autorizza comunque conclusioni definitive in merito.
Era invece accordata franchigia agli Ordini mendicanti, perché gli appartenenti a questi, per Regola senza eccezione, non potevano possedere né denaro né bene alcuno; ma l’esenzione era valida solo per le lettere che venivano dall’interno del Regno. Questo perché quelle che provenivano da fuori, erano state “pagate” o cambiate (riscattate) al confine di Stato, dall’Amministrazione postale.
Si conoscono casi di vibrante contrapposizione tra l’Amministrazione delle Poste ed i Responsabili di tali Ordini, che facevano notare l’incongruenza “blasfema” di chiedere denaro a chi non poteva detenerne per motivi di Voto religioso di povertà assoluta: per quanto ad oggi noto, il Regio Officio del Corriere Maggiore non ha mai ceduto sul punto.
Parimenti non veniva, di regola, riscossa la tassa postale per le lettere dirette agli schiavi (che ugualmente non potevano detenere denaro), o spedite da questi alle Istituzioni che si occupavano della loro liberazione, (Vedi in Corriere Prefilatelico e storico postale N° 169, e su questo giornale, pagina filatelia e collezionismo) ovvero la Deputazione per la redenzione dei Cattivi, avente sede a Palermo, o la Santa Crociata. Anche in questo caso era valida l’eccezione sopra ricordata, ovvero che le lettere non fossero state “acquistate” al cambio di corriere, perché provenienti da fuori Regno.
Ricordiamo brevemente che per la difesa delle coste dalla pirateria barbaresca, era stata fondata in diversi Paesi cattolici la “Santa Crociata”, Opera che si prefiggeva di raccogliere fondi attraverso la vendita di indulgenze, al fine di armare vascelli in grado di prevenire e contrastare le incursioni dei così detti “infedeli”.
Abbiamo fatto cenno alle eccezioni alla regola del pagamento ed agli abusi perpetrati in danno delle casse del regio Tesoro: che il problema sussistesse, e che fosse molto “sentito” dalle autorità, lo dimostra la vicenda dei Corrieri del Lotto siciliani.
Ricordiamo che i Corrieri del lotto erano organizzati secondo una vera e propria rete indipendente, che per molti tratti si sovrapponeva a quella postale. Ma a prescindere dal suo capillare sviluppo fisico, per motivi intrinseci al gioco del lotto ed alla necessità di “certezza dei tempi”, la rete di comunicazione tra le “Poste (qui posta significa banco) del lotto” (ricevitorie), e Palermo, era affidabile come e, per alcune tratte, forse più del servizio postale gestito dal Regio Officio del Corriere Maggiore.
Se si considera inoltre che le date di partenza dei postiglioni del lotto erano spesso diverse da quella del corriere postale, si comprende come e in che misura, risultasse frequente che tali corrieri trasportassero, abusivamente, anche la posta ad essi affidata da privati e per la quale intascavano un illecito compenso.
Preso atto che il fenomeno del trasporto abusivo di corrispondenze da parte dei Corrieri del Lotto era un difficile da combattere, nonostante le severe pene stabilite, l’’Amministrazione Generale delle Poste siciliane, in data 1.3.1835 adottò un apposito Regolamento per il trasporto delle corrispondenze da parte dei Corrieri del lotto, cui sarebbe stata assegnato un quinto dell’importo riscosso. Il servizio ebbe inizio il 17.4.1935.
Successivamente, con Sovrano Rescritto del Dicembre 1938, venne stabilito che il servizio del Lotto, a far data dal 1.1.1939, sarebbe stato assicurato esclusivamente dall’Amministrazione delle Poste, conservando alcune forme strumentali allo scopo, quali gli orari di partenza dei corrieri, le vie ed i tempi di consegna delle giocate.
Esaminiamo oggi un diverso caso di abuso che dobbiamo ritenere alquanto diffuso.
L’occasione ci viene offerta dal ritrovamento sul banco di un rigattiere, di un Bando del Vicerè Don Gioachino Fernandez Portocarrero, del maggio 1726 (Periodo promiscuo Austriaco) che vediamo in parte riprodotto nella figura.
Il contenuto, che riportiamo integralmente di seguito, è chiarissimo ed aggiunge un tassello interessante alla problematica della evasione della tassa postale in Sicilia, oltre a costituire una prova, del fatto, oggi incredibile, che “la legge non era uguale per tutti”. Questo il testo:
“Avendo pervenuto a notizia di Sua Eccellenza li molti abusi, che s’hanno da tempo a questa parte introdotti, pregiudiziali alle Poste in disservizio di Sua Maestà, non solo per li reali interessi, ma anche per il politico ed economico governo, giacché si vede cotidianamente che delle lettere, che vengono, così di fuori, come d’infra Regno nella Posta o nell’Officio della Regia Correria s’immettono quelle sole che vengono portate o dalli corrieri ordinari, mantenuti dal detto officio, o delle feluche delli dispacci di fuori Regno, quelle racchiuse solamente nelle belice (valigia), ed il rimanente fuori belice, che tengono li padroni di dette feluche, marinai o altre persone, che vengono con esse, si consegna da loro medesimi a quelle Persone a cui sono dirette dette lettere e l’istesso s’usa dall’altri bastimenti, che capitano da fuori Regno, che vengono ben muniti di lettere, e non le portano all’Officio sudetto, ma si distribuiscono dalli Capitani e persone che vengono con detti bastimenti, redundando (ridondando, ritornando) ciò in pregiudizio di Sua Maestà e contro l’istruzioni della Posta, ed in oltre in alcune parti del Regno si mandano Corrieri con gran quantità di lettere raccolte per il solo fine di lucro, e non per estraordinario d’imbasciate o altro fine, e con ciò si togliono li dritti dovuti alla Regia Correria, e parimenti il medemo (il medesimo, lo stesso) si prattica con le feluche, ed altri bastimenti, che vengono dal dal medemo Regno cariche di lettere senza portarli all’officio sudetto;
E perché presentemente la Correria del Regno corre sotto l’Amministrazione del Spettabile Don Placido Marchese Barone della Statela per conto di Sua Maestà e dovendosi togliere tali abusi, e rimettere nel vero sistema l’officio della Correria sudetta.
Pertanto Sua Eccellenza in virtù del presente Bando perpetuo valituro ordina, prevede, e comanda, che d’oggi innanti nessuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, siccome i padroni delle feluche di dispaccio di fuori Regno, passeggeri in esse, come li capitani, Officiali, Marinai, o passeggeri che vengono di fuori Regno sopra qualsiasi bastimento, di qualsisia nazione, e bandiera, anche che intenda, che sia privilegiata, non presumano di portare e consignare qualsisia lettere, che seco porteranno a nessuna persona del Regno, ma quelle debbano consegnare per la città di Palermo nell’officio del detto Spettabile Barone Don Placido Marchese Luogotenente di Corriere Maggiore di questo Regno di Sicilia; e per le altre città, e luoghi nelle solite poste esistenti in dette città, e luoghi, e facendosi altrimenti, siano e s’intendano incorsi ed ogn’uno di essi s’intenda incorso essendo nobile o di qualità nella pena di Onze 200, d’applicarsi la terza parte al rilevante e due terze parti a disposizione, ed ordine di Sua eccellenza ed essendo ignobile, o di bassa qualità sotto pena di anni tre di galera, ed altre pene benviste, arbitrande da S.E. che istesso proceda per le lettere che si portano dal medemo Regno con feluche, o con altri bastimenti da un luogo ad un altro, portando quantità di lettere in disservigio delli reali interessi, intendendosi incorsi nelle pene statuiti di sopra. (Intendendosi però esclusa qualche lettera, perché si portasse da detti bastimenti, o con le persone, che vengono con essi tanto d’infra, quanto di fuori Regno per avviso, o di regali, o di mercanzie, e robbe, che con detti bastimenti si trasportano).
E finalmente proibisce S. E. a qualsisia persona, che incettasse d’andar raccogliendo lettere per far l’Officio di Corriere, trasportarli da un luogo all’altro, toltocche non sia corriere, o corriere espresso per qualche particolare negozio, o ambasciata, che si manda da qualche persona, e questo sotto la pena di anni tre di galera, ed altre pene arbitrande dalla prefata E. S. e non altrimenti né in altro modo”.
(Palermo) 31 Maggio 1726
In calce al manifesto vengono evidenziati gli estremi di pubblicazione che traduciamo dal latino: “Certifico io Nobile Don Francesco Perino, pubblico Cancelliere di questa Felice e Fedelissima città di Palermo che il sopra detto Bando viene pubblicato nei soliti luoghi pubblici e con il consueto suono delle trombe regie.”
Il problema è chiaro ed è chiara la soluzione. Veri e propri corrieri abusivi e non solo occasionali “favori” a qualche amico, elusione della tassa postale e del monopolio del trasporto della corrispondenze.
Le pene previste sono severe: ma nulla sono le 200 Onze di multa per i nobili rispetto ai tre anni da scontare sulle galere, ai quali non era certo poter sopravvivere. Tra l’una pena e l’altra non c’è paragone: una cosa è la tasca altra cosa è la vita.
Il deterrente era più che adeguato ed avrà sicuramente ottenuto gli effetti sperati, anche se sappiamo che questo problema non verrà mai risolto definitivamente dall’Amministrazione postale borbonica.
Dal punto di vista degli usi e costumi dell’epoca, appare interessante l’avviso dell’emanazione del bando, con l’ausilio del “suono delle trombe regie”. A Palermo il lancio delle grida con l’accompagnamento del suono della tromba o dei tamburi, sopravviverà fino agli anni 60’ del ‘900.
Risulta evidente l’interesse del documento dal punto di vista storico postale: ma non lo è meno da quello della storia del diritto penale e della Società.
La legge non era uguale per tutti, non nella sua applicazione procedurale, bensì nella stessa formulazione letterale e concettuale. Nobili e ignobili di “bassa qualità” si muovono sulla stessa scena, commettono lo stesso reato, ma vengono puniti in modo alquanto diverso.
Certo oggi chi ha denari può farsi assistere da un ottimo avvocato e in fin dei conti la legge nella sua applicazione procedurale, non è “sostanzialmente” uguale per tutti. Ma in quell’epoca non lo era neanche formalmente.
In tema di diritto penale, si noti che oltre i tre anni di galera, gli ignobili saranno assoggettati ad altre “pene arbitrande”, il che è peggio della evidenziata differenza di trattamento, perché la non previsione di una pena certa, esponeva i rei a imprevedibili e, lo dice il testo, “arbitrarie” conseguenze, la cui gravità possiamo solo immaginare.
Dal punto di vista linguistico, il documento, in un’epoca in cui in Sicilia si parlava anche lo spagnolo catalano, ci regala preziose miniature e si scopre la remota origine del termine dialettale “biligi” che indica la valigia, che nel testo viene appellata “dottamente”, belice.
Un’ultima annotazione: nel bando viene ripetuta l’eccezione alla norma, per quanto attiene alle “ambasciate” o ai “corrieri espressi”, utilizzati per qualche particolare negozio.
Difficile delineare la differenza tra un’ambasciata ed una normale corrispondenza, ed anche in questa norma di salvaguardia, sembra scorgersi una tutela per i nobili. Sembra più realista e delineata, l’ipotesi che le lettere commerciali detenute da un incaricato d’affari, in quanto riconoscibili dai contenuti, venissero veramente sottratte alla disciplina delle missive ordinarie … senza timore.