In base a quanto previsto dall’articolo 1, commi 429 e seguenti, della legge finanziaria 311/2004 ed a seguito dell’emanazione dell’apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 12 marzo 2009, i soggetti dispensati dall’obbligo della fatturazione operanti nella grande distribuzione commerciale e di servizi, a partire dal 1^ Giugno 2009 sono stati autorizzati a trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni ed alle prestazioni di servizio effettuate, distintamente per ciascuna giornata e per ogni punto di vendita, nonché distintamente per aliquota IVA e regime d’imposta applicato (imponibile, non imponibile, esente, regimi speciali, ecc.).
Con Circolare n. 2 del 25 gennaio 2010, l’Agenzia delle Entrate, nell’illustrare le disposizioni che riguardano questo nuovo adempimento, ha fornito importanti chiarimenti sulla sua concreta applicazione la quale, è opportuno ricordarlo, è solo facoltativa.
Possono avvalersi di tale facoltà, le imprese che operano nel settore della grande distribuzione commerciale e di servizi, che abbiano più punti di vendita di cui almeno uno avente una superficie superiore a mq.150 (mq. 250 per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti).
La comunicazione riguarda i corrispettivi di ciascun mese e va fatta entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
La trasmissione telematica dei corrispettivi fa venir meno l’obbligo della certificazione dei corrispettivi, tranne quello della fattura qualora venisse richiesta del cliente.
Restano ferme tutte le altre disposizioni in materia di IVA.
Quindi, sia i commercianti che i prestatori di servizi (come nel caso della somministrazione di bevande ed alimenti), che operano in più posti di cui almeno uno avente la dimensione prevista dalla legge, possono ora avvalersi di questa facilitazione che, nell’era dell’informatica e specialmente in settori abbastanza vasti come quelli della grande distribuzione, tenuto conto dei suoi “costi-benefici”, potrebbe rivelarsi abbastanza convenente.