Con la recente Sentenza n.238 del 24/7/2009, la Corte Costituzionale ha definitivamente chiarito la natura della Tia (Tariffa Igiene Ambientale), affermando che si tratta di un vero e proprio tributo, come la Tarsu, in quanto presenta tutte le caratteristiche strutturali proprie di un prelievo fiscale.
Considerato che l’Agenzia delle Entrate, ritenendo invece la TIA un corrispettivo di un servizio, ha previsto il suo assoggettamento all’IVA, alcune Associazioni di categoria hanno richiesto il rimborso di tale tributo.
La notevole portata della questione ha indotto il Garante del Contribuente per la Sicilia ad intervenire presso gli Organi competenti dell’Agenzia delle Entrate al fine di ottenere un urgente riesame della materia, inteso ad evitare perplessità e disorientamento fra i contribuenti e scongiurare il prevedibile proliferare di contenzioso sull’argomento.