Il Garante per la privacy ha deciso: “La modalità utilizzata dall'Agenzia delle Entrate, per la diffusione delle dichiarazioni dei Redditi del 2005, degli italiani, è illegittima” perché in contrasto con la normativa in materia di privacy.
Ribadite dunque le ragioni del provvedimento d’urgenza con il quale il Garante aveva invitato l’Agenzia delle Entrate a sospendere la pubblicazione on line dei redditi 2005, dichiarati nel 2006, ovvero il contrasto con la normativa in tema di protezione dei dati personali.Il provvedimento porta la firma la firma di Massimo Romano, Direttore dell'Agenzia delle Entrate che già nel '99, come Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate, aveva emanato un provvedimento per attuare la norma di «trasparenza»: si era così tornati a pubblicare gli elenchi dei contribuenti, presso gli uffici territoriali del fisco e le amministrazioni comunali.
Durante il precedente governo Berlusconi, Massimo Romano era stato sostituito da Raffaele Ferrara, ma dal 2006 è tornato alla guida dall’Agenzia delle Entrate, per nomina del Vice Ministro Visco.Per meglio comprendere l’ambito del provvedimento, è necessario richiamare il contenuto della Legge sulla pubblicazione delle dichiarazioni, premettendo che la dichiarazione dei redditi, in quanto tale, non è un documento cui la Legge accorda particolari requisiti di riservatezza. Infatti nel corso dei lavori preparatori, si ritenne predominante l’aspetto della trasparenza, su quello dell’eventuale conoscibilità di dati personali, che comunque non vennero definiti come appartenenti al novero di quelli “sensibili”.Il provvedimento del garante infatti non fa riferimento alla violazione della privacy per la diffusione dei dati in quanto tali, bensì alle modalità con cui la pubblicazione è stata eseguita.E’ stato richiamato il fatto che il Dpr n.600/1973, stabilisce che al Direttore dell'Agenzia spetta esclusivamente il compito di fissare annualmente le modalità di formazione degli elenchi delle dichiarazioni, non le modalità della loro pubblicazione, che rimangono quelle stabilite dal legislatore. La richiamata normativa prevede una sola modalità di pubblicazione, ovvero la distribuzione degli elenchi agli uffici territoriali dell'Agenzia e la loro trasmissione ai comuni interessati con riferimento ai contribuenti residenti nei relativi ambiti territoriali. Fino ad oggi chi voleva conoscere il reddito di qualsiasi cittadino italiano, doveva recarsi presso il Comune di residenza dello stesso ed avanzare richiesta scritta, fornendo le proprie generalità e codice fiscale.Chiarito quindi che non è in discussione la natura “pubblica” della dichiarazioni dei redditi, il garante ha stigmatizzato la modalità di diffusione, profilando la violazione della privacy in relazione alle possibili modalità di fruizione e manipolazione dei dati contenuti.La violazione più “irreparabile” del dettato legislativo, appare la disponibilità in perpetuo di tali dati, per la cui consultabilità è invece espressamente previsto il periodo massimo di un anno.
Risulta evidente che dietro questa vicenda c’ è anche un problema di impatto tecnologico. Infatti nel 1973, data di emanazione della legge, le attuali tecnologie informatiche non erano disponibili e pertanto il Legislatore ha “pensato” e scritto una Legge che fa perno sulla consultazione cartacea di questi documenti, ma anche sulla tracciabilità di chi ne chiede la consultazione.
Il Garante, a fronte delle intervenute tecnologie di diffusione on line e alla sconfinata capacità di elaborazione informatica oggi possibile, ha ravvisato una serie di violazioni, che il legislatore del 1973 non poteva neanche immaginare.
Pertanto il Garante ha ritenuto che la disponibilità di uno strumento come Internet rende indispensabili rigorose garanzie a tutela dei cittadini. Ha infatti contestato all’Agenzia delle Entrate, alla quale con separato provvedimento sarà verosimilmente irrogata una sanzione pecuniaria, che l'immissione in rete dei dati di tutti i contribuenti italiani, ha integrato una serie di violazioni.In particolare è stato contestato che la possibilità di consultazione generalizzata ha consentito immediatamente e senza alcuna cautela, ad una platea di soggetti non identificabili, di “accedere a innumerevoli dati, di estrarne copia, di formare archivi, modificare ed elaborare i dati stessi, di creare liste di profilazione e immettere ulteriormente dati in circolazione, ponendo a rischio la loro stessa esattezza”.
E’ stata infine contestata la mancata richiesta al Garante del parere preventivo prescritto dalla legge.
L’Agenzia delle Entrate si era difesa ricordando che la legge stabilisce la pubblicità dei dati e che è vero che gli elenchi, in passato realizzati solo in forma cartacea, erano a disposizione per la consultazione sia negli uffici dell'Agenzia che nei Comuni, ma che la decisione di utilizzare il mezzo telematico è scaturita dalla normativa introdotta con il codice dell'amministrazione digitale, varato nel 2005.Il codice dispone appunto che e necessario “assicurare la fruibilità dell'informazione in modalità digitale utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione».
L’accento viene dunque posto dall’Agenzia sull’interpretazione estensiva di quanto previsto dal codice dall’Amministrazione digitale. Resta comunque il fatto che i limiti posti dal legislatore del 1973, devono essere considerati invalicabili, e la disponibilità delle nuove tecnologie di trattazione di milioni di dati e la sussistenza e ampiezza attuale della rete, fanno si che la pubblicazione on line travalichi di per se i limiti imposti.
A molte motivazioni del garante è possibile muovere eccezioni formali e sostanziali, ma non alla limitazione temporale della fruibilità, che con questo tipo di diffusione viene violata ipso facto.All’Agenzia delle Entrate è stato inoltre contestata “l'assenza di un'idonea informativa ai contribuenti riguardo alla forma adottata per la diffusione dei loro dati”.
Il provvedimento di pubblicazione on line è stato difeso da Vincenzo Visco che ha dichiarato: “E’ un fatto di trasparenza, di democrazia, non vedo problemi: c'è in tutto il mondo, basta vedere qualsiasi telefilm americano" Anche Pannella aveva approvato: “E' necessario far prevalere il diritto di sapere piuttosto che quello di essere ignorati".Il Garante ha inoltre avvertito che è illecita ogni ulteriore diffusione dei dati dei contribuenti da parte di chiunque ne sia venuto in possesso e che l’ulteriore diffusione, comporta conseguenze di ordine civile e penale. Ha inoltre aggiunto che : “Resta fermo il diritto-dovere dei mezzi di informazione di rendere noti i dati delle posizioni di persone che, per il ruolo svolto, sono o possono essere di sicuro interesse pubblico, purché tali dati vengano estratti secondo le modalità attualmente previste dalla legge".
Le indiscrezioni sulle dichiarazioni di personaggi pubblici non si erano fatte attendere, e attraverso la pubblicazione nel WEB era facilissimo sapere per esempio il reddito dichiarato per il 2005 da Luciano Benetton, ovvero un imponibile di 1.635.722 euro, contro i 4.272.591 del comico Beppe Grillo o i 3.580.995 di euro del più celebre Roberto Benigni.
E’ proprio da Beppe Grillo è arrivato l’attacco più veemente che sul suo blog ha definito la lista “colonna infame" aggiungendo “questa è una follia, chiunque può accedere senza essere identificato, mafia, 'ndrangheta, camorra, sacra corona unita”. Preoccupata anche l'associazione dei consumatori ADOC, che afferma di essere stata tempestata da telefonate di cittadini preoccupati e impauriti.
Il Presidente Carlo Pileri: “E' una palese violazione della legge sulla privacy e un pericolo per l'aumento della criminalità e della violenza, dato che sono stati pubblicati dati sensibili sui redditi, ghiotta fonte d'informazione per i criminali".
Nonostante le sanzioni previste, ancora nel pomeriggio era in vendita su E-bay il dischetto con tutti i redditi dichiarati degli italiani e verosimilmente queste informazioni sono destinate a filtrare in qualche modo ed in una certa misura, poiché come tutti abbiamo sperimentato, la RETE è un fenomeno poco controllabile. Giuseppe Di Bella