''La diffusione dei dati reddituali con modalita' telematiche da parte dell'autorita' pubblica costituisce un elemento di garanzia, trasparenza e affidabilita' dell'informazione''. Arrivano dall''Agenzia delle entrate le delucidazioni chieste dal Garante della privacy, in cui si spiegano le motivazioni alla base delle decisione di pubblicare on line le dichiarazioni dei redditi.Alla base della decisione di diffusione dei dati on line, spiega l'Agenzia delle entrate, c'e' ''l'applicazione della normativa sulla predisposizione e pubblicazione degli elenchi dei contribuenti e di quella del codice dell'amministrazione digitale. Un insieme di disposizioni che disegnano un quadro di trasparenza fiscale al quale l'Agenzia ha inteso attenersi''.
La novita' rispetto al passato, spiega l'Agenzia, ''e' rappresentata dal mezzo: internet. Ma si tratta di una novita' relativa in quanto occorre considerare come gli articoli abitualmente pubblicati dai giornali che riportano i dati reddituali dei contribuenti sono per lungo tempo liberamente consultabili sulla rete. In definitiva la diffusione dei dati reddituali con modalita' telematiche da parte dell'autorita' pubblica costituisce un elemento di garanzia, trasparenza e affidabilita' dell'informazione''.
Nei chiarimenti forniti al Garante vengono elencate le disposizioni che disegnano un quadro di trasparenza fiscale al quale l'Agenzia ha inteso attenersi. Il documento ripercorre l'evoluzione delle norme che hanno regolato la pubblicita' degli elenchi a partire
dal Dpr numero 645 del 1958 fino all'articolo 69 del Dpr 600 del 1973 nella versione attualmente in vigore introdotta nel 1991. Tale norma, si precisa, ''attribuisce al direttore dell'Agenzia la fissazione dei termini e delle modalita' per la formazione e la pubblicazione degli elenchi. Si tratta, dunque, di una valutazione amministrativa assunta dall'Agenzia delle entrate nell'ambito della sua autonomia''.
La forma di pubblicita' dei dati reddituali prevista dal legislatore, spiega l'Agenzia delle entrate, ''consiste nella consultabilita' dei dati da parte di chiunque. La ratio della norma e' quella di favorire una forma di controllo diffuso da parte dei cittadini rispetto all'adempimento degli obblighi tributari''.
La scelta di internet quale mezzo di comunicazione, precisa quindi l'Agenzia delle entrate, ''e' stata fatta per adeguare i comportamenti dell'Agenzia a quanto stabilito dal Codice dell'amministrazione digitale varato 2005, che impone alla Pa di utilizzare come strumento ordinario di fruibilita' delle informazioni la modalita' digitale. Il Codice, tra l'altro, impone alla Pubblica amministrazione l'uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi tra i quali si puo' inquadrare il diritto alla consultazione degli elenchi dei contribuenti. Si e' ritenuto che le norme in materia di trattamento dei dati personali non precludano la diffusione dei dati reddituali tramite Internet posto che la libera conoscibilita' di essi da parte di chiunque, e' del tutto pacifica, come piu' volte affermato dallo stesso Garante''.
L'Agenzia esprime infine ''piena fiducia nelle valutazioni del Garante della Privacy e della magistratura in relazione alle azioni intraprese a seguito della pubblicazione degli elenchi dei contribuenti on line. Piena collaborazione e' stata assicurata alla Polizia postale che ha acquisito la documentazione relativa alla decisione dell'Agenzia di rendere consultabili gli elenchi tramite internet''.