. La consigliera comunale di Palermo Nadia Spalletta ci ha inviato copia dello schema di ricorso della Ztl già notificato al quale hanno aderito moltissimi cittadini. Il ricorso contro la Ztl verrà discusso davanti al TARS nell’udienza che avrà luogo il 23 maggio. La consigliera Spalletta ci riferisce di stare preparando, insieme con la consigliera Antonella Monastra una linterrogazione che sarà pressentata la prossima settimana.
Ecco il testo del ricorso:
contro il Comune di Palermo in persona del Sindaco pro-tempore, e nei confronti della società TD Group Di Migliarino Pisano (PI) in persona del legale rappresentante pro-tempore per l’annullamento – previa sospensione – -Dell’ ordinanza sindacale 36 del del 18 febbraio 2008 avente ad oggetto Misure di limitazione della circolazione veicolare per il contenimento dell’inquinamento atmosferico, con la quale , tra l’altro, sono state individuate le ZTL “A” e “B”-della deliberazione di GM n. 213 dell’1/8/2007 avente ad oggetto l’esternalizzazione del servizio rilascio pass per l’accesso alle Zone a Traffico Limitato e del servizio rilascio pass per le zone a Tariffazione oraria-della deliberazione di GM 322 del 27 novembre 2007 di modifica ed integrazione della deliberazione 213/2007-del provvedimento, non noto ai ricorrenti con il quale è stata indetta ed aggiudicata alla s.r.l. TD Group la gara per l’affidamento del rilascio dei pass- di tutti gli atti esecutivi, pregressi e presuppostiFATTO
Dopo un iter complesso ed annoso, iniziato circa nel 2002 e dopo l’adozione di successivi e numerosi provvedimenti di GM e sindacali, spesso incompatibili tra loro o gli uni sostitutivi degli altri, con deliberazione di GM n.213 dell’1 agosto 2007 l’amministrazione comunale individuava i requisiti necessari per ottenere il rilascio dei pass per il transito nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Zone a Traffico Orario, in corso di definizione.In quella sede determinava gli importi per le singole categorie degli autoveicoli e dei pass e deliberava altresì le modalità di utilizzazione delle entrate derivanti dal rilascio dei passCon successiva deliberazione di GM n.322/2007 modificava parzialmente il contenuto della precedente deliberazioneCon Ordinanza sindacale n.36 del 18 febbraio 2008, che sostanzialmente si sostituiva ai precedenti provvedimenti sindacali e di delimitazione delle ZTL, il Sindaco individuava, in via definitiva due vaste aree cittadine, ZTL “A” centrale e “B” area più esterna, e ZTL “A+B” , delimitandone il perimetro interno ed esterno, e definiva altresì la classe dei veicoli ammessi al transito, per ciascuna ZTL , nonché le modalità, all’interno dei perimetri, e gli orari del transito veicolare . Con separata voce disciplinava il rilascio del pass per le strutture alberghierePiù precisamente le aree cittadine risultavano così delimitate:
IL PERIMETRO DELLA ZTL A (CENTRO CITTÀ) : piazza Giulio Cesare, corso Tukory, piazza San Francesco Saverio, via Forlanini, via Cadorna, via Mura di Porta Montalto, piazza Porta Montalto, corso Tukory, corso Re Ruggero, piazza Indipendenza, corso Calatafimi, via Vittorio Emanuele, via Matteo Bonello, via Papireto, corso Alberto Amedeo, piazza Vittorio Emanuele Orlando, via Nicolò Turrisi, via Villa Filippina, piazza San Francesco di Paola (lato in prosecuzione di via Villa Filippina), piazza Amendola, via Paolo Paternostro, via Garzilli, via Dante, via Principe di Villafranca, via Mattarella, via Notarbartolo, via Duca della Verdura, piazza Giachery, via Piano dell’Ucciardone, via Francesco Crispi, via Cala, via Foro Umberto I, via Lincoln e piazza Giulio Cesare.
IL PERIMETRO DELLA ZTL B:
via Duca della Verdura, via Sampolo, piazza Don Bosco, piazza Leoni, viale del Fante, via Cassarà, via De Gasperi, via Empedocle Restivo, via Lazio, via Zappalà, via Liszt, piazza Armstrong, via Palagonia, piazza Malaspina, piazza Ottavio Ziino, via Serradifalco, piazza Principe di Camporeale, piazza Sacro Cuore, corso Finocchiaro Aprile a congiungersi con corso Alberto Amedeo, via Nicolò Turrisi, via Villa Filippina, piazza San Francesco di Paola (lato in prosecuzione di via Villa Filippina), piazza Amendola, via Paolo Paternostro, via Garzilli, via Dante, via Principe di Villafranca, via Mattarella, via Notarbartolo e via Duca della Verdura.Lungo il perimetro esterno alle due Ztl (con esclusione, dunque, delle strade in comune ad entrambe), veniva consentita la circolazione a tutti i veicoli anche non catalizzati purché conformi alle direttive sul controllo dei gas di scarico, cioè muniti del bollino blu.Inoltre, nel percorso che ricadeva lungo il confine tra le due Ztl, (corso Alberto Amedeo, via Turrisi, via Villa Filippina, piazza San Francesco di Paola, piazza Amendola, via Paternostro, via Garzilli, via Dante, via Principe di Villafranca, via Mattarella, via Notarbartolo, via Duca della Verdura) potevano circolare tutti i veicoli omologati almeno Euro 1. In sostanza l’intero territorio cittadino veniva normato dalla predetta ordinanza che letta ed interpretata anche alla luce della deliberazione delle disposizioni contenute nella deliberazione n.213/2007, non impediva ai residenti l’accesso all’interno delle due zone ma lo condizionava al pagamento dei pass; per i non residenti il provvedimento prevedeva talune restrizioni escludendo talune classi di autovetture da transito veicolare e subordinando per le altre il transito al pagamento di un pedaggioPiù precisamente per la ZTL “A” e per la zona “A+B” nonché per la ZTL “B” veniva richiesto quanto segue :- i residenti all’interno delle zone “A” e zone “B” (indipendentemente dalle condizioni e dalla vetustà dei veicoli, e quindi per auto sia catalitiche che non catalitiche) per transitare dovevano acquisire un pass del valore di 15 euro;-i residenti fuori dalla ZTL , solo se in possesso di veicolo di classe Euro 3 , catalitiche, potevano accedere dietro pagamento della somma di 15 euro alle zone “A” e “A+B”; se in possesso di veicolo di classe Euro 1 o Euro 2 , alle zone “B”-i residenti fuori dalle ZTL in possesso di auto non catalitica, potevano acquisire un solo pass dietro pagamento di 50 euro;-i residenti fuori città , solo per auto catalitiche, potevano ottenere un solo pass versando la somma di 30 euro, se in possesso di auto di classe Euro 3 per la zona “A+B” e se in possesso di veicolo di classe Euro 1 o Euro 2 per accedere alla ZTL “B” - i domiciliati all’interno della ZTL potevano ottenere un pass per auto non catalitica e fino a due pass per auto catalitiche, per nucleo familiare , dietro corrispettivo di 15 euro per il primo pass e di 50 euro per gli altri due pass , con i medesimi limiti di classe-i domiciliati in città, fuori dalla ZTL potevano ottenere fino a due pass per aut catalitiche ed un pass per auto non catalitiche, dietro corrispettivo di 50 euro-le categorie commerciali, professionali, artigianali i tassisti , imprenditoriali etc potevano accedere alla ZTL A”+B” per veicoli di classe Euro 3, e alla Zona B per veicoli di classe euro 1 o 2, ed un solo pass, per auto non catalitiche, al costo di 15 euroIl provvedimento trovava fondamento nella disposizioni di cui all’art.5 comma 3 e art. 7, comma 1 lett. a) e b) del D.Lvo 285/1992 e succ mod ed integr. in virtù del quale, con ordinanza, il Sindaco poteva limitare la circolazione nei centri abitati di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinanti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturaleOrbene l’ordinanza n.36/2008 del Sindaco di Palermo nonché gli atti presupposti e gli altri provvedimenti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi di
DIRITTO I)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LVO 285/1992 ; DIFETTO DI COMPETENZA; VIOLAZIONE DELL’ART.97 COST. VIOLAZIONE DELL’ITER PROCEDIMENTALE ; DIFETTO DI ISTRUTTORIA ; CARENZA DEI PRESUPPOSTI; ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONEVIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 3816/1997 DEL MINISTERO LLPP; VIOLAZIONE DELL’ART,32 L.142/1990 COME RECEPITO CON L.R.48/1991 E SUCC MOD ED INTEGR.1.
L’ordinanza viene motivata con riferimento all’art.5 ed all’art,7 comma 1 lett a) e b) Orbene l’art.7 comma 1 lett a) e b) , prevede la limitazione della circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli , per accertate e motivate esigenze di prevenzione dagli inquinamenti e di tutela de patrimonio artistico ambientale e naturale , conformemente alle direttive impartite dal Ministero della Infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri per le rispettive competenze il Ministro per l’ambiente e il Ministro per i BBCCAASenonchè , nella fattispecie, non sono stati acquisiti i necessari e preventivi pareri dei Ministri competenti, né sono state acquisite ed osservate le direttive necessarie prima di approntare l’istituzione delle ZTLPeraltro il riferimento al comma 1 è incompleto, in quanto l’istituzione alle ZTL è prevista e disciplinata dal successivo comma 9Per questo profilo rileva la falsa applicazione dell’art.7 e il difetto di motivazione .___________2. Secondo il comma 9 dell’art.7 la competenza ad istituire e delimitare le ZTL non è del Sindaco , bensì della Giunta comunale .Del resto la materia, se non si fosse trattato di scelte di impatto sull’intera collettività, da adottare quindi con provvedimento della GM, sarebbe diversamente rientrata nelle competenze del dirigente, e non più del Sindaco ( Tar Basilicata Potenza 5/3/2007 n.146)E del resto non si versa in una situazione di urgenza ( che potrebbe giustificare un potere sostitutivo del Sindaco), che peraltro non è neanche richiamata o motivata nel testo dell’ordinanza , in quanto l’iter relativo alle ZTL è stato avviato da parecchi anni e rappresenta un problema risalente per la città.
Del resto rileva la contraddittorietà del comportamento dell’amministrazione che ancora nel 2005 adotta la delimitazione provvisoria delle ZTL con deliberazione di GM ( in particolare la deliberazione di GM n.56 dell’11/3/2005, peraltro richiamata nel testo dell’ordinanza sindacale 38/2008) e quindi dopo un iter farraginoso e complesso, durato parecchi anni, senza motivare circa la sussistenza di improvvise ragioni di urgenza idonee a giustificare la deroga alla competenza della GM, individua le ZTL con ordinanza sindacale sostitutiva dei precedenti provvedimenti.______________3
Ma l’illegittimità dell’atto rileva anche sotto altri profiliInfatti secondo giurisprudenza consolidata , “ L’art.7 comma 9 d.lvio 285/1992 nel precedere l’istituzione di pedaggi di accesso alle zone a traffico limitato demanda all’ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale l’emanazione di direttive per la determinazione di tipologie dei comuni ammessi ad avvalersi di tale facoltà nonché delle modalità di riscossione e delle categorie di veicoli esentati; tali direttive sono contenute nella circolare 3816 del 21 luglio 1997 con la quale è previsto che la tariffazione degli accessi non può essere considerata una misura a se stante ma deve essere studiata ed attuata nell’ambito delle strategie generali di intervento del Piano Urbano del traffico ; sulla base di questo principio viene prescritto che: l’introduzione di tale misura presuppone che essa sia prevista all’interno del PUT adottato ai sensi dell’art.36 del codice della Strada e sia considerata come effettivamente necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del PUT sulla base di una verifica documentata in uno specifico paragrafo della relazione tecnica di accompagnamento al PUT in mancanza di PUT l’adozione della tariuffazione è ammessa solo in via temporanea e sperimentale a condizione che in apposita relazione tecnica di accompagnamento siano precisati gli obiettivi ed i criteri di verifica del progetto” (Tar Campania sez V 8/2/2005 n. 896 ed altre) Invero ai sensi dell’art.36 del D.Lvo 285/1992 i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitati hanno l’obbligo di adottare il Piano Urbano del TrafficoI PUT, ai sensi del medesimo art.36 comma 4 , “sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e di sicurezza , la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico in accordo con gli strumenti, urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi :
Il Piano urbano dle traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico nonché verifica del rallentamento della velocità, dissuasione alla sosta al fine di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendono necessari in relazione agli obiettivi da perseguire “La redazione del piano , che deve essere aggiornato ogni due anni deve essere predisposta, ai sensi del comma 6, “nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’ambiente sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto : Il Piano Urbano del traffico viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale fissato dalla regione a sensi dell’art.3 comma 4 l.142/1990. “Inoltre il comma 8 dell’art.36 recita : “ E’ istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’albo degli esperti in materia di piani di traffico formato mediante concorso biennale per titoli. Il Bando di concorso è approvato con decreto del Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”_______________4.Del resto chiara in tal senso anche la Circolare Ministeriale 21 luglio 1997 n.3186 contenente Direttive in materia di istituzione delle ZTL e per le modalità di riscossione delle tariffeSecondo la richiamata direttiva i comuni possono subordinare l’accesso al pagamento di una somma di denaro, solo dopo aver adottato il Piano Urbano del Traffico ed avere introdotto la tariffazione degli accessi alle ZTL all’interno del PUT : “avendo verificato che tale provvedimento ( che costituisce una ulteriore misura di selezione rispetto alle limitazioni dell’accesso ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli a motore) , si renda effettivamente necessario per il raggiungimento degli obiettivi del PUT .
Di tale verifica deve essere data documentazione di uno specifico paragrafo della relazione tecnica che accompagna il suddetto piano”In altre parole “la tariffazione degli accessi rappresenta una forma mediata di disincentivazione dell’uso dei veicoli a motore per il trasporto individuale privato attraverso l’intervento sulla domanda di mobilità . Considerato che tale domanda non può essere limitata ma unicamente orientata verso modalità alternative di trasporto a carattere spaziale temporale o modale, ne deriva che la tariffazione degli accessi non può essere considerata una misura a se stante ma deve essere studiata ed attuata nell’ambito delle strategie generali d’intervento del Piano Urbano del Traffico” (Dirett Minist)In mancanza di PUT , comunque le ZTL possono avere solo valenza sperimentale, eccezionale ed annuale e devono comunque essere accompagnate da specifica relazione tecnica che ne precisi gli obiettivi strategici ed i criteri di verificaOrbene nulla di tutto questo avviene per il Comune di Palermo e tutte le citate prescrizioni sono disattese e violateIn primo luogo manca l’obbligatorio Piano Urbano del Traffico e non è stato posto in essere nessuno degli adempimenti connessi con la necessaria adozione dello stessoIn una città come Palermo, che si caratterizza per il notorio superamento delle soglie di inquinamento consentito, del resto è impensabile ed inaudito che, di fronte ad una situazione di criticità ambientale, l’amministrazione comunale ed il Sindaco non ritengano di provvedere con la redazione di un organico strumento di programmazione, che tenga conto delle direttive ministeriali previste in materia, dalla legge, e non venga dotata la città , dopo anni dall’entrata in vigore della legge, dell’obbligatorio PUTNe consegue, per il caso che qui interessa, l’assoluta illegittimità di scelte Sindacali prive di presupposto normativo, di ogni valido procedimento istruttorio , di ogni razionale e logico fondamento scientificoIn nessuna sede e da nessun soggetto esperto, è stato mai analizzato ed organizzato il territorio cittadino Da qui l’assoluta invalidità di un provvedimento che in quanto privo di regolare e valido iter istruttorio, sprovvisto dei presupposti normativi, totalmente disancorato da ogni analisi tecnica e dalla conoscenza specifica della realtà cittadina, è conseguentemente del tutto privo di ogni plausibile motivazione che giustifichi le scelte operate arbitrariamente e con grave eccesso di potere, dal Sindaco________________5.Sul punto giova ricordare che se l’adozione delle ZTL , in conformità con i principi del PUT è della Giunta Comunale, la programmazione e la pianificazione territoriale e l’adozione del PUT è atto di esclusiva competenza consiliare ,ai sensi dell’art32 della L.142/1990 e succ mod ed integr, come del resto recepita in Sicilia con l.r.48/1991 e succ mod ed integr.Anche per questo aspetto rileva l’assoluta infondatezza delle scelte unilateralmente adottate dal Sindaco, che ha ritenuto di poter prescindere dai poteri di programmazione del Consiglio Comunale cittadinoInvero l’attribuzione al CC della materia ha una rilevanza sostanziale in quanto solo questo organo consente l’ampio ed informato dibattito su questioni di grande rilevanza per il cittadino e pertanto non si può legittimamente prescindere dalla predetta competenza///////////////////////
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 21 APRILE 1999 N.163; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DLVO 351/1999; VIOLAIZONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIR.COM 96/62/CE; VIOLAZIONE DELL’ART.97 COST; ECCESSO DI POTERE PER DFETTO DI MOTVAZIONE ED ILLOGICITA’ MANIFESTA , DIFETTO DI COMPETENZA ; VIOALZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N.60/20021.
Il DM 163/199 fissa i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano misure di limitazione della circolazioneIn particolare secondo l’art.1 il Sindaco dei comuni nei quali sussiste il superamento dei valori limite e delle soglie d’allarme adotta sulla base dei piani e dei programmi di cui agli art. 7 e 8 del D.vo 351/1999 le misure di limitazione della circolazione di cui all’art 7 comma 1 lett a) e b)Il citato D.Lvo 351 del 4 agosto 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 96/62/CE , contiene norma in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambienteSecondo la predetta disciplina, Lo Stato, la regione e gli enti locali adottano i provvedimenti necessari per evitare, prevenire e ridurre gli effetti dannosi alla salute umana e per l’ambiente nel suo complesso, fornendo ai cittadini tutte le adeguate informazioni nel caso di serramento delle soglie d’allarme.Più precisamente spetta, in primo luogo alle regioni effettuare la valutazione della qualità dell’aria ambiente, con metodologie e criteri predeterminati normativamente, e quindi procedere con l’adozione di piani d’azione contenenti le misure da adottare, nel breve periodo, affinché sa ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie d’allarme . Sono i predetti piani che eventualmente dispongono la sospensione mirata del traffico veicolare laddove sia stato accertato che contribuisca al superamento dei valori limite ( art.7)
Inoltre le regioni approvano piani e programmi resi ostensibili ai cittadini contenenti tutte le informazioni, sia sulla qualità dell’aria ambiente, sia sulle misure che si intendono adottare, ai quali gli enti locali devono adeguarsi e rispetto ai quali devono comunque coordinare la loro azione.Orbene nella fattispecie non è stata né richiamata né attuata né osservata nessuna delle predette procedure , e nessun rapporto è intercorso tra programmazione statale e regionale e provvedimento sindacale che appare quindi del tutto decontestualizzato , immotivato ed inadeguato rispetto agli obiettivi, ai criteri ed alle modalità indicate dall’UE , sprovvisto e non supportato da una preliminare analisi ambientale in relazione alla quale, logicamente e tecnicamente proporre delle soluzioneIn altre parole le soluzioni predisposte dal sindaco non trovano riscontro nelle indagini ambientali, nelle misurazioni e nei controlli effettuati a livello regionale e nazionale, e non rappresentano la risposta agli accertamenti ed alle valutazioni che in quelle sedi dovevano essere preliminarmente effettuati, per cui non è ben chiaro a quali esigenze specifiche ed effettive ed a quali specifici rilevamenti tecnico.scentifici facciano riferimento ed in relazione a quali valutazioni ambientali rappresentino la migliore soluzione possibile per raggiungere gli obbligatori obiettivi indicati nel D.Lv 351/1999.Per questi aspetti rileva quindi il difetto del procedimento., la carenza dei presupposti e conseguentemente l’assenza di ogni valida motivazione , l’illogicità del provvedimento e la violazione di legge.__________
_III)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 60/2002 ; DELLA DIR COM 1999/30/CE ; VIOLAIZONE DELL’ART.97 COST., ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI RPESUPPOSTI, CARENZA DI MOTIVAZIONE ILLOGICITà ED INCONGRUENZA1..
l’Ordinanza sindacale appare poi del tutto arbitraria ed illegittima in quanto non viene in nessun modo adeguata e riferita a quanto previsto nel DM 60/2002 , per quanto concerne il rilevamento dei valori limite e l’individuazione territoriale delle zone di superamento della soglia limite fissato in 50 microgrammi/m3 di PM10 ( polveri sottili come definite dall’art.2 del DM60/2002) , mentre il numero massimo di eventi di superamento in un anno è di 35Infatti analizzando il sito ufficiale dell’AMIA si riscontra quanto segue :Rispetto alle medie giornaliere il superamento della soglia consentita del 50% avviene nella stazione di rilevamento posta a Di Blasio
Senonchè tale stazione è inverosimilmente fuori dalla ZTLRispetto alla media bioraria il superamento della soglia consentita del 50% avviene in numerosissimi punti cittadini ed in particolare Indipendenza, Giulio Cesare, Catelnuovo, Unità d’Italia, Belgio Di Blasi e Cep Senonchè sia Di Blasio, che le zone a ovest di P.Indipendenza e Giulio Cesare sono fuori dalle ZTLA ciò si aggiunga che mentre il superamento della soglia di rischio è consentita solo fino a 35 volte , a Palermo in numerose zione della città tale superamento nel 2007 è avvenuto 114/1419 (giornaliera e oraria) a Di Blasi, 69/932 volte a Indipendenza ( parzialmente fuori dalla ZTL) , 79/1166 volte a Giulio Cesare (parzialmente fuori dalle ZTL) ; 45/626 volte a Torrelunga ( fuori dalla ZTL) , 35/546 volte al CEP , (fuori dalle ZTL) etc ( si vedano schede allegate)In altre parole la perimetrazione delle ZTL non coincide con i rilevamenti effettuati e con le zone di maggiore superamentoPer questo aspetto rileva l’illogicità del provvedimento, la sua inutilità rispetto alle necessità di prevenire e ridurre l’inquinamento ambientale, il difetto di motivazione delle scelte operate .////////////////////////
IV)ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE CARENZA DEI PRESUPPOSTI ILLOGICITA’ MANIFESTA ; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LVO 285/1992 ; VIOLAZIONE DELL’ART.97 COST; VIOLAZIONE DELL’ART,.3 COST.; VIOLAZIONE DELL’ART.42 COST ; VIOLAZIONE DEL’ART.13 COST; VIOALZIONE DELL’ART16 COST.; VIOLAZIONE DEL D.LVO 285/1992 ; VIOLAIZONE DELLA DIRETTIVA MINISTERO LLPP 3816/1997; VIOLAZIONE DEI RPINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA’1.
L’ordinanza sindacale nella sua complessa articolazione, in realtà, non affronta e non risolve in alcun modo il problema ambientale e non risponde quindi alle esigenze ed ai presupposti che giustificano i poteri di cui all’art.7 del D.Lvo 285/1992Ed infatti il transito non è escluso, bensì è condizionato al pagamento di un pass.Numerosi sono i profili di illegittimità , sia rispetto ai residenti che rispetto ai non residenti In relazione ai residenti in particolare si rilevano i seguenti motivi ulteriori di illegittimità :a)La possibilità di transitare per i residenti in possesso di auto catalitiche e non catalitiche ( e quindi inquinanti) non risolve il problema del superamento della soglia limite consentita e quindi è una misura inadeguata allo scopob)L’imposizione della proprietà di una vettura , appartenente necessariamente ad una classe determinata dal sindaco ( senza neanche spiegare la propria scelta), per potere accedere alla propria abitazione e svolgere liberamente le proprie attività lavorative e personali , rappresenta un’ ingiustificabile limitazione alla stessa libertà personale ed al libero esercizio del diritto di proprietà privatac) la circostanza che in determinate aree, per transitare ed accedere alla propria abitazione , i residenti stessi debbano pagare un pass o addirittura acquisire un nuovo mezzo di trasporto, mentre in aree limitrofe altrettanto o più inquinate , non deve essere chiesta alcuna autorizzazione onerosa, e senza alcun vincolo rispetto all’uso del mezzo, rappresenta evidente violazione dell’art.3, del principio di uguaglianza e di parità di trattamento, un’ingiusta ed ingiustificata discriminazione tra cittadini che si trovano nelle medesime condizionid)la circostanza che , senza risolvere in nessun modo il problema ambientale, in quanto il transito, sia pure a pagamento è consentito, i residenti devono pagare non solo il pedaggio, ma una volta entrati, anche la sosta oraria , determina una discriminazione con i residenti di limitrofe parti del territorio, ed implica un pagamento, arbitrariamente imposto di somme, cui non corrisponde alcuna erogazione di servizi pubblici sostitutivi ______________
Con riferimento ai non residentia)le osservazioni mosse in relazione ai residenti possono applicarsi anche per i non residenti, i quali tuttavia si vedranno imposti oneri maggiori –tra l’altro senza alcuna valida motivazione –per poter transitarePer i non residenti si aggiunga la difficoltà, anzi l’impossibilità di raggiungere il posto di lavoro tutte le volte che non si abbia il mezzo della classe indicata ( si veda ad es. istanza allegata di una ditta impossibilitata a modificare il proprio mezzo e quindi nell’impossibilità di continuare ad operare all’interno delle ZTL, con rischio di chiusura dell’attività)Appare superfluo sottolineare il danno in termini economici per le realtà imprenditoriali, commerciali , artigianali professionali ed in generale per l’intera economia cittadina che con il predetto provvedimento corre il rischio di essere ulteriormente e fortemente penalizzata ( si pensi al limitato numero di pass consentiti per determinate attività, come quelle alberghiere, -limitazione peraltro sprovvista di motivazione)Senza contare che il numero dei pass dei non residenti sono concessi in numero limitato ( uno solo o due) con ciò rendendo difficoltoso ‘esercizio di ogni attività lavorativa , epr chi viene da fuori Per questo profilo rileva l’illogicità di uno strumento di gestione territoriale di così ampia portata e dalle conseguenze così rilevanti per la vita stessa dei cittadini, che non sia accompagnato da nessuna relazione tecnica, da nessun analisi del territorio e del fabbisogno , totalmente inadeguata per affrontare e ridurre il problema ambientale ( che non può essere certamente risolto con l’anomala istituzione generalizzata ed estesa di ZTL a pagamento), disancorata dalle esigenze della circolazione e del trasporto , e così onerosa per i cittadiniDel resto non emerge in nessun modo chi, in quale sede , in possesso di quali valutazioni o risultati, aventi valore tecnico-scientifico, abbia accertato e dimostrato che le misure adottate con l’istituzione di queste ZTL e con l’introduzione di queste limitazioni , siano quelle necessari ed utili per fronteggiare il superamento della soglia di rischio ambientale consentito, che si siano ponderati tutti gli interessi coinvolti e che le predette misure siano le meno restrittive ed onerose per il cittadino.Per questo aspetto rileva, ancora una volta la violazione dell’art.36 della DLv e l’assenza di un PUT che assolva, per i suoi contenuti e per le modalità di adozione , proprio ai predetti compiti______________Infatti è violata in toto anche la direttiva del Ministero LLPP n.3816 che nel disciplinare la tariffazione, in osservanza al NCS , delle ZTL individua anche le categorie esenti ed agevolateAlcune di queste categorie sono già individuate nello stesso codice della strada ( veicoli di polizia, vigili, servizi di soccorso, disabili, servizi di linea , residenti, taxi veicoli trasporto merci)Orbene per tutte le predette categorie nulla è dovuto per l’accesso alle ZTL , contrariamente a quanto invece stabilito nei provvedimenti impugnati__________
Inoltre “la tariffazione degli accessi rappresenta una forma mediata di disincentivazione dell’uso dei veicoli a motore per il trasporto individuale privato attraverso l’intervento sulla domanda di mobilità . Considerato che tale domanda non può essere limitata ma unicamente orientata verso modalità alternative di trasporto a carattere spaziale temporale o modale, ne deriva che la tariffazione degli accessi non può essere considerata una misura a se stante ma deve essere studiata ed attuata nell’ambito delle strategie generali d’intervento del Piano Urbano del Traffico” (Circolare 1386/1997)Nella fattispecie, in assenza di idonea programmazione , senza corretta ponderazione degli interessi sociali e contrapposti , in gioco, in assenza di mezzi pubblici che possano sopperire ai limiti imposti dal Sindaco, (tram , metropolitana , autobus numerosi e funzionali, etc ) , in assenza dei servizi necessari per consentire la libertà di movimento e di organizzazione personale ed economica al cittadino , ( parcheggi, piste ciclabili , mezzi aziendali, agevolazioni taxi, etc), senza adeguati mezzi di trasporto collettivo e di accesso alle ZTL , il provvedimento appare in aperto contrasto con i citati principi, anche di derivazione costituzionale e finisce con il rappresentare una immotivata limitazione alla libertà personale, alla libertà di iniziativa e di organizzazione economica, ed alla libertà di circolazione di persone e di cose, sancita dall’art.16 Cost. che rappresenta imprescindibile ed intangibile diritto primarioLo stesso provvedimento rappresenta, inoltre, così come è stato predisposto, in assenza di un’offerta di modalità di trasporto alternative e di mezzi di accesso alle ZTL sostitutivi ed efficienti, e in contrasto, quindi, con i principi di proporzionalità-di derivazione comunitaria- e di ragionevolezza che invece devono guidare l’azione amministrativa, un’ irrituale ed iniqua forma di prelievo a scapito del cittadino, oltre che una discriminatoria esclusione per censo .
Chiara del resto la giurisprudenza che ha affermato la necessità di limitare il potere discrezionale di una p.a., in sede di istituzione delle ZTL assicurando “la salvaguardia degli interessi fondamentali dei cittadini secondo criteri di economia di mezzi e di effettività in modo che siano adottate misure che meno causano aggravio ed incomodo all’amministrazione stessa ed a cittadini che eventuali deroghe siano effettivamente satisfative di interessi particolari che mirano a tutelare “ Tar Campania sez I 5/9/2000 n.3366)Su un equo contemperamento –che nella fattispecie è mancato- degli interessi conviti la giurisprudenza ha precisato altresì che “La tariffazione ha valore di disincentivo avente natura di prestazione patrimoniale imposta ex art.23 cost e deve essere fondata su legge. Tale requisito è soddisfatto dalla rpevsione dell’art7 comma 9 c.d.s. mentre vanno individuati i limiti post all’attività dell’ente nella determinazione delle tariffe e nella relativa compressione del diritto di circolare . Entrano in gioco due interessi: La libertà costituzionalmente garantita alla libera circolazione e la necessità di disincentivare l’afflusso veicolare in determinate zone. (Tar Campania sez I 28/2/2005 n.1323//////////////////////
V) VIOLAZIONE DELLA L.7/1992; DELLA L.R. 26/1993; DELLA L.R.44/1991 ; DELLA L.R.35/1997; DELLO STATUTO COMUNALE ; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LVO 162/2006; VIOLAZIONE DELLE NORME DI CONTABILITA’ PUBBLICA E DANNO ALL’ERARIO
Ultima, ma non in ordine di importanza , inverosimile questione è quella relativa all’appalto aggiudicato alla società TD GROUP s.p.a.
Non risulta agli dagli atti alcun provvedimento di GM, unico soggetto competente in materia , in Sicilia, con il quale sia stato deliberato di affidare all’esterno con asta pubblica l’appalto del servizio di riscossione dei passUgualmente non esiste alcun provvedimento di GM con il quale la gara sia stata aggiudicataNon esiste alcun provvedimento di Consiglio Comunale –competente in materia di convenzioni – o di GM con il quale sia stato approvato lo schema di contratto da stipulare con la TD Group s.p.a.Non si sa , chi ed in quale sede abbia assunto queste decisioni, e soprattutto una così onerosa esternalizzazione , né chi, con quali poteri e con quali competenze, e sulla scorta di quali provvedimenti amministrativi presupposti, abbia potuto stipulare il contratto con la predetta societàInoltre, alla luce degli importi , di cui si ha notizia da articoli di stampa che si allegano, è evidente che si sia comunque in presenza di una gara comunitaria, di cui tuttavia non c’è alcuna traccia in quanto nessun bando è stato mai pubblicato sulla GUCE
In altre parole, in assenza di atti deliberativi indispensabili anche perché la scelta dell’esternalizzazione è una scelta che presuppone una precisa valutazione di carattere politico ed economico, qualcuno ha affidato ad una società esterna unappalto del valore di circa 35 Milioni di euro ( che altrimenti sarebbe stati incassati dal Comune) , senza neanche preoccuparsi di dare corso, si ribadisce ad una gara comunitaria come gli importi imponevano_____________
Che poi la scelta non sia stata quella della società che in modo adeguato ed efficiente potesse svolgere il predetto servizio è notorioLe peripezie, le difficoltà, i disagi vissuti dai cittadini per l’accesso a pass , rappresentano fatti ben noti a tuttiQuesta società, scelta non si sa come , né quando , né da chi, al modico costo di Euro 35. Milioni, che rappresentano comunque una minor entrata per il Comune, non è stata in grado d assolvere nei termini ed efficientemente il proprio compito.Invero l’ente dovrebbe tempestivamente revocare il contratto d appalto e chiedere i danni anche per i cittadini, vessati e costretti , ad interminabili, incivili, e spesso inutili fileTanto ciò è vero che il sindaco è stato costretto a prorogare di un mese il termine di entrata in vigore delle ZTL
SULL’ISTANZA DI SOSPENSIONE
Il fumus boni iuris è stato ampiamente dimostrato Ma sussiste altresì il danno grave ed irreparabile per i ricorrenti che appartengono, come si desume dai documenti anagrafici prodotti sia alle categorie dei residenti, che dei non residenti, e che adiscono il TARS anche in quanto non sono in possesso di mezzi idonei al transito.Nel caso di esecuzione del provvedimento, in assenza di mezzi di trasporto collettivo , e di sistemi di accesso alle ZTL sostitutive dei mezzi privati , gli stessi improvvisamente si vedranno privati della possibilità di accedere alla propria abitazione o al luogo di svolgimento dell’attività lavorativa. Non tutti infatti hanno la possibilità d acquistare, o di acquistarla in tempi brevi, una nuova vettura che risponda ai requisiti prescritti dai provvedimenti impugnati . Molti dei ricorrenti sono pensionati, del tutto sprovvisti di capacità economica per l’acquisto di una vettura nuova rispetto a quella attuale , non corrispondente alle classi ammesseDi contra il Comune non ha approntato nessuna delle misure idonee ad assicurare comunque il transito all’interno e l’accesso alle ZTL, dall’esterno , non essendo stato approvato alcun piano del traffico e di sviluppo e riorganizzazione dei mezzi di trasporto pubblico e non essendo stati creati ed attrezzati per tali finalità mezzi di trasporto collettivo e sostitutivoPer i ricorrenti quindi non sussiste, nel caso di esecutività del provvedimento, alcuna possibilità di circolare liberamente .
Alcuni dei ricorrenti, inoltre gestiscono attività alberghiere ( ad Alberghi Colletti srl) ed al disagio che subiscono come cittadini si aggiunga quello che subiscono come lavoratori ;
infatti nel caso di esecutività del provvedimento, che limita il numero di pass acquisibili, gli stessi vedranno improvvisamente e drasticamente ridotta la propria capacità lavorativa Ugualmente duplice è il danno , personale e come soggetto economico, per i ricorrenti che svolgono anche attività terziarie ( ad es Mobili di Parisi Ignazio srl o Impresa artigiana edile di Abbate Antonino );
intanto si ridurranno drasticamente i rapporti con i soggetti non residenti o non domiciliati, che, nel caso di impossibilità di accedere e transitare attraverso le ZTL, sia per carenze del proprio mezzo di servizio, sia per non avere acquisito il pass, in assenza di mezzi e servizi pubblici adeguati allo scopo, si rivolgeranno ad altre realtà locali.Gli stessi poi , non avendo capacità economiche tali da poter sostituire tutti i propri e necessari mezzi di trasporto, utilizzati per le attività di impresa, dovranno necessariamente ridurre la propria attività lavorativa .
Ugualmente eccessivamente punitivo ed oneroso con eccesso di aggravio appare il provvedimento per i non residenti che potranno beneficiare , per nucleo familiare di un solo passProprio sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “è illegittima l’ordinanza sindacale che disponga la imitazione di veicoli nel centro storico cittadino per ragioni di prevenzione dell’inquinamento nella parte in cui non prevede un idoneo sistema rivolto a tutelare le esigenze di chi svolga la propria attività lavorativa all’interno di zone a traffico limitato ( C.d.S. sez V 3/5/1995 n.673) Per questo aspetti rileva altresì l’indubbio danno all’economia locale ed alla città che dall’esecuzione del provvedimento ne deriverà, di i ricorrenti, sono portatori anche in proprio_______________
Per quanto esposto e con salvezza di motivi aggiunti
VOGLIA L’ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Reiectis adeversis .
Accogliere perché fondato in fatto ed in diritto il presente ricorso ed annullare, previa sospensione, i provvedimenti impugnati con ogni conseguente statuizione Si chiede in linea istruttoria che venga disposta l’acquisizione di tutta la documentazione relativa all’appalto ed all’aggiudicazione alla società TD Group Spa , del servizio di rilascio e riscossione per i pass, nonché del contratto d appalto stipulatoSi chiede altresì , alla luce di quanto esposto, che il presente ricorso venga trasmesso, alla competente Procura della Corte dei Conti di Palermo