"Il differimento dell'esecuzione della pena può essere disposto solo in grado di un'evoluzione fortemente negativa del soggetto tale da implicare un serio
pericolo di vita, non curabile in regime di detenzione". Lo afferma la prima sezione della Cassazione nelle motivazioni con le quali ha respinto la richiesta di scarcerazione per gravi motivi di salute di Bruno Contrada, detenuto nel carcere
militare di Santa Maria Capua Vetere per scontare una condanna a 10 anni di reclusione per concorso esterno all'associazione mafiosa.
Per i giudici della Suprema Corte, che hanno respinto il ricorso dei legali dello studio Lipera di Catania, il tribunale di sorveglianza di Napoli "ha giustificato la decisione" di non concedere il differimento pena "in modo esauriente", evidenziando "in modo esauriente come non sussista una "prognosi infausta quod vitam o che renda il trattamento carcerario contrario al senso di umanità". "Il Tribunale - scrivono i giudici della Cassazione - dopo ampia e analitica
disamina della documentazione clinica, ha rilevato che nessuna patologia di cui Contrada è affetto presentava allo stato caratteri di rilevante gravità e che tutte erano efficacemente fronteggiabili in ambiente carcerario con la possibilità, già
attuata, di ricovero esterno".
La Suprema corte, nella sentenza, sottolinea inoltre che a Contrada, che ha 77 anni, poiché condannato per reati di mafia, "non è applicabile la disposizione di legge che consente agli ultrasettantenni l'espiazione della pena in regime di detenzione
domiciliare".