Gli stranieri, almeno formalmente residenti nel nostro paese, non possono essere espulsi per cattiva condotta morale sulla base di fatti generici richiamando "in maniera generica negative informazioni di polizia". A spezzare una lancia in favore degli immigrati e' la Cassazione (I sezione penale, sentenza 25743) che ha accolto il ricorso di uno straniero residente nella provincia di Bari che era stato espulso dal nostro paese, pur risultando anagraficamente residente in Apricena, sulla
base di generiche informazioni che ne attestavano "precedenti penali e una cattiva condotta morale e civile".
Sulla base di queste informazioni il Tribunale di Sorveglianza di Bari, lo scorso 27 novembre, aveva bocciato la domanda di riabilitazione presentata da Isuf X.. Contro questa decisione l'immigrato si e' rivolto a piazza Cavour denunciando violazione dell'art. 179 c. p. che stabilisce le condizioni per il si' alla riabilitazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso in quanto "fondato" e ha ricordato che "ai fini del rigetto della domanda di riabilitazione, le informazioni delle autorita' di polizia, per essere validamente poste a base della decisione, non possono essere generiche o limitarsi ad affermazioni apodittiche, ma debbono riferire fatti specifici e concreti relativi alla condotta del condannato, non potendosi fondare il diniego di riabilitazione sul soggettivo convincimento di coloro che forniscono le informazioni".
Di conseguenza la Cassazione ha rinviato il caso al Tribunale di Sorveglianza di Bari in quanto "il provvedimento impugnato ha omesso di acquisire qualsiasi informazione in merito al periodo di dimora all'estero e si e' limitato a richiamare in maniera generica negative informazioni di polizia senza menzionare circostanze specifiche, tali da consentire l'instaurazione di un contraddittorio effettivo con la difesa". Ancora la Suprema Corte ricorda che "in presenza di una domanda di riabilitazione avanzata da un soggetto straniero che, pur essendo formalmente residente in territorio nazionale, sia stato espulso, ai fini della valutazione del requisito della buona condotta spetta al giudice acquisire, attraverso i canali istituzionali, ogni informazione utile sulla condotta tenuta dal cittadino extracomunitario dopo la condanna durante il periodo di tempo di permanenza in Italia".